CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881
Tributi – Riscossione coattiva – Iscrizione ipotecaria – Beni che fanno parte del fondo patrimoniale famigliare – Ammissibilità – Condizioni
Rilevato che
Con sentenza in data 17 ottobre 2016 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto da C.A.G. avverso la sentenza n. 167/1/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che ne aveva respinto il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria notificatagli dall’Agente della riscossione in data 6 ottobre 2010 e successivamente eseguita su beni immobili ricompresi in un fondo patrimoniale costituito ex artt. 167 ss. cod. civ..
La CTR osservava in particolare che, pur ammettendosi in astratto l’iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale famigliare, tuttavia essendo il fondo de quo costituito sin dal 1992, ciò, di per sé, implicava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo tre motivi.
Gli intimati contribuente ed agenzia fiscale non si sono difesi.
Considerato che
Con il primo, il secondo ed il terzo motivo – ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ. – l’Agente della riscossione ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative ed il vizio motivazionale radicale, poiché la Commissione tributaria regionale, pur ammettendo l’astratta iscrivibilità dell’ipoteca per crediti tributari su beni costituiti in fondo patrimoniale, ne ha escluso la legittimità nel caso di specie perché il fondo de quo è stato istituito nel 1992.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va ribadito che:
– «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586- 01);
– «In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01);
– «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645- 01).
La sentenza impugnata contrasta con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
La CFR emiliana infatti, pur ammettendo l’iscrivibilità dell’ipoteca fiscale su beni costituiti in fondo patrimoniale ex artt. 167, ss. cod. civ., tuttavia si è limitata ad escluderne la legittimità nel caso di specie per il solo fatto che il fondo fosse stato costituito nel 1992, senza peraltro minimamente spiegare la ragione giuridica di tale suo convincimento e non essendo la stessa altrimenti percepibile dal tenore della pronuncia.
Ciò di per sé costituisce motivo di illegittimità della pronuncia medesima, secondo il principio di diritto che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
Peraltro, la sentenza impugnata è comunque errata in diritto appunto per il contrasto evidente con gli arresti giurisprudenziali citati sopra ed in particolare perché non ha in alcun modo affrontato la questione dell’estraneità ai “bisogni della famiglia” dei debiti tributari titolanti l’iscrizione ipotecaria de qua né quella della conoscenza di tale circostanza da parte dell’Agente della riscossione nè quella dell’onere probatorio della circostanza medesima, in quanto gravante sul contribuente ipotecato ed essendo in merito irrilevante la riferibilità dei debiti medesimi all’esercizio (come nel caso di specie) di un impresa. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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