CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8913
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Insufficiente motivazione – Accertamento induttivo
Rilevato che
1. con atto notificato il 17 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la M.S. s.r.l., in persona del l.r.p.t., per la cassazione della sentenza n.229/31/09 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione 31, del 23/11/2009, depositata l’1/12/2009, non notificata, concernente l’impugnativa da parte del contribuente dell’avviso di accertamento n. RE3030400585 per maggiori IVA, IRPEG ed IRAP 2003;
2. deduce la ricorrente che l’avviso di accertamento era scaturito dal P.V.C. dell’Agenzia delle Entrate di Benevento, con cui erano stati accertati presuntivamente ricavi non contabilizzati per euro 72.409,00, costi non di competenza per euro 3068,29, costi non inerenti per euro 531,57 e costi non documentati per euro 300,00;
3. l’Ufficio, quindi, aveva rettificato la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione dei redditi ai sensi degli artt. 54 D.P.R. n. 633/72 e 40 e 41 bis D.P.R. n. 600/73;
4. avverso l’annullamento dell’avviso di accertamento, pronunciato con sentenza della C.T.P. di Benevento in accoglimento del ricorso della società contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, rigettato dalla C.T.R.;
5. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la società contribuente si costituiva e resisteva con controricorso;
6. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 febbraio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
7. in data 5 febbraio 2018 il controricorrente depositava memorie;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., relativamente alla determinazione della percentuale di ricarico ed al calcolo dei ricavi occultati;
con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su di un motivo di appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in ordine al recupero a tassazione dei costi;
con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione su di un punto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al recupero a tassazione dei costi non di competenza, non inerenti e non documentati;
1.2. i motivi vanni esaminati congiuntamente, perché connessi, sono fondati e vanno accolti;
1.3. preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità dei motivi di ricorso, che presentano i requisiti di forma e di contenuto previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.;
ed invero, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 prevede l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», come riferita ad «un fatto controverso e decisivo per il giudizio»;
la motivazione omessa o insufficiente è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento;
nel caso in esame la C.T.R. della Campania non ha chiarito in maniera adeguata il percorso logico – argomentativo che ha portato al rigetto dell’appello in relazione alla correttezza, o meno, del metodo adottato dall’Ufficio nella determinazione delle percentuali di ricarico e dei maggiori ricavi non dichiarati;
tale carenza non risulta superata con il riferimento alla motivazione dei giudici di prime cure, che risulta estremamente generico e non contribuisce a chiarire le ragioni dell’adesione dei giudici di appello alla sentenza di primo grado;
l’omissione riguarda la mancata indicazione delle ragioni per cui la C.T.R. non ha ritenuto fondati i maggiori ricavi determinati dall’Ufficio, considerato che essi non sono stati desunti dalle percentuali medie di ricarico del settore di appartenenza, ma dalla verifica, in contraddittorio con la parte, delle concrete percentuali di ricarico risultanti dalla contabilità della società verificata;
la C.T.R. della Campania, infatti, si è limitata ad evidenziare che, perché l’Amministrazione possa procedere all’accertamento induttivo, la percentuale media dei ricavi riscontrata nel settore commerciale deve essere maggiore di circa il 20% di quella risultante dalla dichiarazione;
il giudice di appello non ha chiarito i motivi per i quali la percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio, sulla base delle verifiche contabili effettuate in concreto presso la società, non sia significativa ed attendibile nel caso di specie;
eguale omissione si rileva per il recupero a tassazione dei costi non di competenza, non documentati e non inerenti;
invero, il giudice di secondo grado ha omesso ogni motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto i costi recuperati a tassazione;
2.1. atteso l’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinché motivi compiutamente in ordine alla correttezza o meno del l’accerta mento effettuato dall’Amministrazione nella determinazione dei ricavi non dichiarati e nel recupero dei costi, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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