CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8922

Tributi – IRPEG – Agevolazioni – Aziende Sanitarie Locali – Applicazione della riduzione prevista per gli Enti ospedalieri – Art. 6, co. 1, DPR n. 601/1973 – Esclusione

Ritenuto in fatto

L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Perugia propose ricorso avverso il diniego di rimborso dell’IRPEG, per gli anni 2003, 2004, 2005, deducendo di averla erroneamente versata nella misura ordinaria e non in quella ridotta al 50%, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In primo grado il ricorso venne accolto.

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria (in seguito: CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, respingendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha affermato che il beneficio, ex art. 6 citato, della riduzione alla metà dell’IRPEG, si applica non soltanto agli enti ospedalieri, ma in generale, a tutti gli enti con finalità di assistenza sociale, e, quindi, alle ASL che, tra i compiti ad esse assegnati dalla legge, svolgono anche l’attività di assistenza pubblica in campo sanitario.

Per la cassazione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.

Considerato in diritto

0. Pregiudizialmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’ASL sul presupposto che detto atto processuale sia stato notificato oltre il c.d. termine lungo d’impugnazione, di un anno (di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis) e 46 giorni (di sospensione feriale dei termini, secondo la disciplina all’epoca in vigore), decorrente dal deposito della sentenza d’appello.

0.1. La censura è infondata.

La sentenza della CTR è stata depositata il 30/11/2009; il ricorso per cassazione è stato consegnato al servizio postale per la notifica in data 17/01/2011, mentre, secondo la prospettazione della controricorrente, il termine lungo d’impugnazione – di un anno e 46 giorni – si sarebbe consumato due giorni prima, ossia il 15/01/2011.

Si osserva, però, che il 15/01/2011 cadeva di sabato; ai sensi dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ.che estende ai termini che scadono il sabato la proroga di diritto (ai sensi dell’art. 155, comma 4, cod. proc. civ.), al primo giorno seguente non festivo, prevista per i termini che scadono in un giorno festivo – il c.d. termine lungo per l’impugnazione è stato prorogato di diritto fino a lunedì 17/01/2011 (primo giorno seguente non festivo), giorno in cui il ricorso per cassazione, come suaccennato, è stato (tempestivamente) consegnato al servizio postale per la notifica.

1. Coll’unico motivo di ricorso, sotto la rubrica: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del D.P.R. n. 601/1973, 87, 88 e 108 del D.P.R. n. 917/1986. (art. 360 n. 3 c.p.c.).» l’Amministrazione finanziaria si duole che la CTR abbia erroneamente affermato l’applicabilità anche alle ASL del regime previsto, per i soli enti ospedalieri, dall’art. 6 d.P.R. n. 601/1973, in virtù del rilievo che anche le neoistituite aziende svolgono attività di assistenza pubblica.

1.1. Il motivo è fondato.

Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa sezione (cfr., ex multis, Cass. 16/04/2014 n. 8809; Cass. 4/12/2013, n. 27170), che il Collegio condivide, che, dopo avere accuratamente delineato il quadro normativo di settore, ha negato l’equiparazione tra «enti ospedalieri» e «aziende sanitarie locali» nel senso, prospettato dalla contribuente, che queste ultime, per finalità e compiti, costituirebbero, in sostanza, con diverso nome, la continuazione dei primi.

Si è, infatti, evidenziato che alle ASL sono state assegnate, oltre all’assistenza ospedaliera, attività e funzioni nuove e diverse, mentre i «vecchi» enti ospedalieri mantengono una loro autonomia o in quanto costituiti in «aziende ospedaliere» o quali «presidi» ospedalieri nell’ambito delle ASL.

L’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601/1973, del resto, nell’elencare i soggetti a favore dei quali l’IRPEG è ridotta alla metà, ha mantenuto, sotto la lettera a), l’originaria dizione «enti ospedalieri» anche dopo la sua sostituzione operata dal d.l. n. 331/1993 (convertito dalla legge n. 427/1993), in epoca successiva, quindi, alla riforma sanitaria del 1992.

Ne deriva, in conclusione, che l’agevolazione in esame, tanto più in quanto espressamente inserita tra quelle di «carattere soggettivo», non è applicabile alle aziende sanitarie locali, neppure in via d’interpretazione estensiva, e neanche (come invece affermato nella sentenza impugnata) in quanto dette aziende hanno, tra i compiti istituzionali, quello dell’assistenza (medica, sociale e farmaceutica).

A tale riguardo è il caso di sottolineare che, come sopra accennato, le ASL svolgono altri compiti oltre a quello dell’assistenza, sicché esse non possono essere annoverate tra gli enti di assistenza (di cui all’art. 6 citato) ed hanno uno specifico trattamento fiscale (ex artt. 87, 88, 108 del TUIR, in relazione ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005) in quanto: sono soggette a IRPEG; i redditi che producono nello svolgimento della propria attività istituzionale di «enti di assistenza sociale» sono integralmente non imponibili; i redditi diversi (per esempio: redditi fondiari; redditi da capitale) sono imponibili nella misura ordinaria.

2. Accolto il motivo di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

3. È congruo compensare, tra le parti, le spese dell’intero giudizio, visto che l’indirizzo di questa Corte, in virtù del quale è stata risolta la controversia, si è affermato negli ultimi anni.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata;

decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;

compensa, tra le parti, le spese processuali dell’intero giudizio.