CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8948
Imposte indirette – IVA – Cessione beni – Tardiva fatturazione – Cessione di parte delle scorte di magazzino
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Acqua e Terme di F. S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato, in sede di appello, la sentenza n. 13/02/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’atto di contestazione di sanzione, riferito ad IVA 2003, irrogata per tardiva fatturazione di beni ceduti alla S. S.p.A. in data 1.1.2003;
l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. laddove la CTR aveva ritenuto non provata la tardiva fatturazione, ponendo l’onere della prova a carico dell’Ufficio pur avendo quest’ultimo fornito tutti gli elementi necessari ad accertare la violazione del termine di legge per la fatturazione della cessione;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio per non avere la CTR adeguatamente valutato le risultanze fattuali relative alla tardiva emissione della fattura;
la società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale ed ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
1. i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono fondati;
2.1. l’Ufficio lamenta la mancata valutazione ed esame, da parte della CTR, dei molteplici elementi probatori offerti a supporto della contestata tardiva emissione, in data 8.8.2003, della fattura avente ad oggetto la cessione di beni alla S. S.p.A. effettuata in data 1.1.2003;
2.2. la società contribuente non contesta, invero, che al contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con la S. siano state apposte condizioni sospensive di efficacia entro il 31.12.2002 e che, da contratto, quindi, anche il trasferimento delle scorte di magazzino e dei crediti commerciali, oggetto della contestata fatturazione, doveva essere effettuato entro tale data; si è tuttavia difesa affermando che le parti si erano accordate per rinunciare alle apposte condizioni sospensive, facendo decorrere quindi l’efficacia del contratto dalla data dell’1.1.2003 <<ancorché non fosse stata ancora perfezionata la cessione di parte delle scorte di magazzino>>, che fu successivamente effettuata solo in data 8.8.2003, con conseguente emissione di fattura;
2.3. orbene, in caso di imposizione di una sanzione pecuniaria, l’indagine del Giudice vede pur sempre su un diritto di credito, i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, debbono essere provati, in caso di incertezza circa la loro esistenza oggettiva, dall’autorità amministrativa che coltiva la relativa pretesa, mentre incombe al destinatario del provvedimento l’onere della prova dei fatti modificativi o estintivi, secondo la disciplina dettata dall’art. 2697 c.c.;
2.4. nel caso di specie, se, da una parte l’Ufficio ha fornito elementi presuntivi di forza tale da invertire l’onere della prova, la C.T.R. non ha invece, dall’altra, adeguatamente motivato circa la sussistenza degli elementi addotti a prova contraria dalla contribuente, non avendo in alcun modo indicato in base a quali presupposti fattuali dovesse ritenersi che il trasferimento dei beni fosse stato effettivamente realizzato in data 8.8.2003 e non in data anteriore, essendosi limitata la contribuente a mere affermazioni, del tutto generiche e non circostanziate, circa la rinuncia delle parti alla condizione sospensiva di cui all’art. 12, lett. f, del contratto;
2.5. la CTR non ha quindi sostanzialmente (o quantomeno sufficientemente) motivato sul punto decisivo e controverso della vicenda, costituito proprio dalla rilevata discrasia tra la data di emissione della fattura e la data prevista da contratto per la cessione dei beni;
3. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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