CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8949

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Atto di appello – Modalità per la proposizione – Deposito del ricorso in data anteriore alla notifica e/o alla comunicazione

Rilevato che

l’Agenzia delle Entrate ricorre, con atto notificato in data 2/4.11.2011, contro la società C.T. S.N.C., per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 37/01/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di irrogazione di sanzioni (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività), notificato in data 22.9.2008, per aver compiuto quattro distinte violazioni, in giorni diversi, relativi all’emissione di scontrino fiscale;

l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992 per non aver dichiarato inammissibile il gravame per mancato deposito del ricorso entro 30 gg. dalla proposizione dell’appello;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia della CTR sull’eccezione di inammissibilità del gravame in ragione dell’assenza di specifiche censure mosse dalla contribuente alla sentenza di primo grado;

con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di contestazione, sebbene la contribuente non avesse riproposto tale eccezione nell’atto di appello;

con il quarto motivo l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 471/1997 per avere la CTR affermato la decadenza dell’Ufficio dal potere sanzionatorio sul seguente rilievo:<< … il provvedimento di sospensione avrebbe dovuto essere notificato entro 6 mesi dall’ultima contestazione e quindi entro il 4.7.2008. Ma poiché la definizione del provvedimento per cui è causa è invece avvenuta il 22.9.2008, la stessa deve considerarsi tardiva in quanto sopraggiunta a decadenza già maturata>>; la società contribuente è rimasta intimata

Considerato che

1.1. è infondato il primo motivo del ricorso, che verte sulla questione, pregiudiziale, dell’omesso rilievo, da parte della CTR, dell’inammissibilità dell’appello, proposto dalla contribuente, per tardivo deposito dell’atto presso la Cancelleria della C.T.R., in violazione del combinato disposto degli artt. 53 e 22 d.lgs. 546/1992, sul rilievo che l’appellante aveva prima depositato l’impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado (27.2.2009) e poi l’aveva notificato al contribuente (28.2.2009), invertendo la sequenza legale (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 20 e 22) che prevede prima la notificazione del gravame alla controparte e poi il suo deposito presso il giudice ad quem;

1.2. va richiamata, sul punto, la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. n. 13159/2014, 28315/2005), secondo cui nel giudizio d’impugnazione dinanzi alla commissione tributaria regionale, il deposito del ricorso contenente l’appello in data anteriore a quella della sua notifica e/o comunicazione alla controparte, come nel presente caso, non rende inammissibile il gravame, sempre che la notifica e/o la comunicazione siano effettuate nel rispetto del termine fissato per la proposizione dell’impugnazione; l’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, infatti, ricollegando la sanzione dell’improcedibilità dell’impugnazione unicamente all’inutile scadenza del termine da esso previsto per il deposito del ricorso, decorrente dalla notifica e/o dalla comunicazione del ricorso stesso, consente di ravvisare nell’inversione dell’ordine temporale tra le attività volte all’instaurazione del contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice una mera irregolarità, che resta sanata ogni qual volta debba ritenersi raggiunto lo scopo del meccanismo processuale in questione, avendo le parti avuto la possibilità di attuare le proprie difese;

1.3. nella specie, emerge, dalla sentenza impugnata, che il contribuente aveva proposto appello a mezzo di ricorso <<spedito all’Ufficio appellato il 28.2.2009, ma depositato presso la Segreteria della Commissione il 27.2.2009>>; essendo stata effettuata la notifica nel rispetto del termine fissato per la proposizione dell’impugnazione, il deposito del ricorso contenente l’appello in data anteriore a quella della sua notifica alla controparte non ha quindi reso inammissibile il gravame,

2.1. l’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso può essere condotto congiuntamente, risultando entrambi inammissibili;

2.2. è invero inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame (nella specie, omessa pronuncia della CTR <<sull’eccezione di inammissibilità dell’interposto gravame in ragione dell’assenza di specifiche censure mosse dalla controparte alla sentenza emessa dai Giudici di prime cure>>), se essi, come nel caso in esame, non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano <<nuove>> e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass. n. 17049/2015);

2.3. parimenti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione (nella specie, si lamenta che la CTR avrebbe pronunciato sull’eccezione del contribuente, non riproposta nell’atto di appello, di decadenza del potere di contestazione <<e di consequenziale emissione del provvedimento>), è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale;

2.4. tali oneri non sono stati ottemperati nel caso di specie dall’Agenzia ricorrente, che si è limitata a rappresentare l’oggetto delle proprie doglianze, senza trascrivere, negli esatti termini del loro svolgimento, l’atto di appello del contribuente;

3.1. il quarto motivo è fondato, atteso che la sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale per 15 giorni, prevista dall’art. 12, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (vigente ratione temporis) a carico del commerciante che, nell’arco di un quinquennio, ometta per almeno quattro volte di rilasciare lo scontrino fiscale, si applica in tutti i casi in cui la quarta delle suddette infrazioni sia stata commessa dopo l’entrata in vigore delle modifiche al suddetto d.lgs. 471/97 apportate dalla L. n. 244/2007, in data 1.1.2008, ed entro cinque anni dalla prima, a nulla rilevando che le infrazioni precedenti siano state commesse prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria; infatti, poiché la condotta illecita è rappresentata dalla quadrupla infrazione infaquinquennale, l’illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della quarta di essa (quando, nella specie, la citata legge era già entrata in vigore), sicché non si verte in un’ipotesi di successione di norme sanzionatorie o di applicazione di quella più favorevole (cfr. con riferimento ad ipotesi assimilabile alla presente fattispecie, Cass. n. 21565/2013, 29388/2008, 16840/2008);

3.2. invero, la sanzione applicata è prevista dal comma 2, dell’art. 12, D.Lgs. n. 471 del 1997 «qualora siano state contestate …, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi» ed il presupposto, per quanto rileva in tale sede, è, quindi, il compimento di quattro distinte violazioni nel quinquennio, il cui dies a quo va identificato nel giorno in cui è commessa la prima di tali violazioni, senza che, a norma dell’art. 12 cit., sia previsto che il quinquennio sia iniziato nell’arco della sua vigenza temporale, cosicché, solo la commissione dell’ultima infrazione determina il perfezionamento del presupposto per l’applicazione della sanzione, e la norma applicabile è quella in vigore al momento dell’ultima violazione;

3.3. considerato che il quinquennio di osservazione, in mancanza di altre specificazioni, può essere iniziato anche prima della vigenza di detta norma che, per ciò solo, non acquista valenza retroattiva, e che ai sensi dell’art. 2 bis dell’art. 12 D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con effetto sulle violazioni constatate a decorrere dalla medesima data, da ultimo modificato dall’art. 37 ter D.L. 31.12.2007, n. 248, come modificato dall’allegato alla L. 28.02.2008, n. 31, con decorrenza dall’1.03.2008, <<gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione>>, rilevato altresì che l’ultima violazione risulta contestata in data 18.4.2008, la notifica del provvedimento di sospensione in data 22.9.2008 risultava quindi tempestiva, con conseguente erroneità delle affermazioni della CTR nella sentenza impugnata circa la tardività della notifica <<in quanto sopraggiunta a decadenza già maturata>>;

3.4. l’Agenzia ha altresì denunciato, col medesimo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art 12 cit. nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che <<il provvedimento di chiusura coattiva dell’esercizio commerciale …(era)… stato forzatamente eseguito> senza tener conto della <<possibilità di adire un rimedio giurisdizionale, che comportava per legge l’ipotesi dell’esecuzione>>;

3.5. la censura è fondata atteso che l’art. 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dall’art. 1, c. 269, L. 24.12.2007, n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, prevede che <<in deroga all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo»>;

4. la sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio, per un nuovo esame, anche delle questioni ritenute assorbite, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, quanto al quarto motivo, respinto il primo e dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.