CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8963
Omesso deposito dell’avviso di ricevimento in caso di notificazione a mezzo del servizio postale – Avvenuta costituzione del rapporto processuale – Mancato assolvimento dell’onere – Costituzione dell’intimato anche in difetto dell’avviso – Prova della avvenuta consegna dell’atto al destinatario
Rilevato
1. che con sentenza n. 1370/12 la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello principale proposto dalla Direzione Didattica “A.S. Novara” di Torino avverso la sentenza del Tribunale locale che, in accoglimento della domanda della ricorrente, aveva condannato in solido la datrice di lavoro la C. s.c.s. in liquidazione, e la Ludoteca S. G., quale obbligata solidale ai sensi dell’art. 29 D.Lgs n. 276 del 2003, al pagamento della somma di euro 1.040,46 in relazione ad un primo appalto nonché la C. s.c.s. in liquidazione e la Direzione Didattica A.S. Novaro di Torino, quale obbligata solidale ai sensi dell’art. 29 D.Lgs n. 276 del 2003, al pagamento della somma di euro 3.321,25, in relazione ad un secondo appalto; la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Ludoteca San Giocondo;
2. che avverso tale sentenza la Direzione Didattica A.S. Novaro di Torino ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
3. che la sig.ra S. e la C. s.c.s in liquidazione non si sono costituite;
Considerato
4. che, in via preliminare, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, poiché non risulta depositato l’avviso di ricevimento delle raccomandate spedite dall’ufficiale giudiziario il 2.5.2013 per la notifica del ricorso ai sensi dell’art. 149 c.p.c.
5. che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, determina il mancato assolvimento dell’onere, posto a carico di parte ricorrente, di dimostrare l’avvenuta costituzione del rapporto processuale, risultando irrilevanti, a tal fine, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e gli effetti interrativi ad essa connessi per il notificante ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 477 del 2002 poiché il predetto avviso (o l’eventuale certificazione sostitutiva nel caso di smarrimento) costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del medesimo atto al destinatario che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. n. 16354 del 2007; Cass. n. 10506 del 2006; n. 2722 del 2005).
6. che d’altra parte, non essendo l’avviso di ricevimento elemento costitutivo del procedimento di notificazione (che, in base alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, recepita nell’ultimo comma dell’art. 149 c.p.c., aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. e), si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto), ma documento di prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione per il destinatario, l’omessa produzione non incide sulla validità della notifica e non ammette, perciò, il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., che presuppone l’accertamento di nullità della eseguita notificazione;
7. che ciò comporta, altresì, che l’intimato possa comunque costituirsi (non equivalendo la mancata produzione dell’avviso neanche alla inesistenza della notifica) e che tale costituzione, anche in difetto dell’avviso di ricevimento, determini (non già la sanatoria di una nullità di notifica ma) la prova della avvenuta consegna dell’atto al destinatario;
8. che nel caso di specie, gli avvisi di ricevimento non sono stati depositati unitamente al ricorso, né prodotti successivamente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e gli intimati, peraltro, non si sono costituiti;
9. che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
10. che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente giudizio in difetto di costituzione degli intimati;
11. che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rientrando parte ricorrente tra le Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, (Cass., 1778 del 2016).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.