CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8967

Nullità del contratto di apprendistato per carenza del piano formativo – Inammissibilità dell’appello – Impugnazione priva di una ragionevole probabilità di essere accolta – Proposizione del ricorso per Cassazione contro il provvedimento di primo grado – Contenuto non esauriente nell’atto – Trascrizione, per sintesi, delle denunce formali, non individuabili in termini chiari

Rilevato

che il Tribunale di Prato, con sentenza del 6.11.2014 (nr. 176 del 2014), dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra M.P. e la società C.P. D.A.T. e C. sas in liquidazione, condannando quest’ultima al pagamento di euro 8.469,72 a titolo di differenze di retribuzione; dichiarava, inoltre, l’illegittimità del licenziamento intimato il 12.6.2009 e lo annullava, condannando la società alla riassunzione del lavoratore o, in mancanza, al pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

che, proposto gravame dalla C.P. D.A.T. e C. sas, con ordinanza resa ai sensi dell’ art. 348 bis, in data 1.3.2016, la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello per difetto d’una ragionevole probabilità d’accoglimento;

che, avverso il provvedimento di primo grado, la società ha proposto ricorso in cassazione, ex art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ., affidato a quattro motivi;

che, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod. proc. civ., ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver il Tribunale dichiarato la nullità del contratto di apprendistato per carenza del piano formativo, pur in mancanza di una domanda in tale senso; con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., ha denunciato la nullità della sentenza per aver il giudice dichiarato la nullità del contratto di apprendistato senza esplicitare i motivi di diritto e le norme sulle quali è fondata la decisione; con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ., ha denunciato violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione alla statuizione di nullità del contratto di apprendistato per mancata stipulazione, per iscritto, del piano formativo, non prevista dalla normativa ratione temporis applicabile; con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ., ha censurato l’omessa valutazione dei mezzi di prova;

– che ha opposto difese M.P.;

– che il PG ha depositato requisitoria;

– che ha depositato memoria la parte ricorrente;

Diritto

Considerato che, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado;

che, in tal caso, secondo l’orientamento di questa Corte cui si intende dare continuità (Cass. nr. 10722 del 2014), l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, nr. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione sia dell’integrale motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. e art. 348 ter cod. proc. civ., comma 1, sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese, oggetto del giudizio di legittimità, non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell’appello. Inoltre, sia l’atto di appello che l’ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., nr. 4;

che, nel caso di specie, non è trascritto il contenuto esauriente dell’atto di appello ma riportate, per sintesi, le relative denunce formali (1. “omesso richiamo alla disciplina applicata dal giudice di primo grado (…) omessa applicazione della disciplina di cui al CCNL …” 2. ” erronea interpretazione delle risultanze istruttorie …” 3. ” erronea quantificazione delle differenze retributive …” 4. ” erronea interpretazione delle risultanze istruttorie …”), peraltro non coincidenti con quelle del presente ricorso, e, dunque, senza che risultino, in termini chiari e ben individuabili (così come d’altronde richiesto col requisito della specificità di cui all’art. 342 cod. proc. civ.), le critiche che, con l’appello, erano state rivolte alla sentenza di primo grado ed alle relative argomentazioni;

che, inoltre, nell’elenco dei documenti depositati con il ricorso (v. pagg. 16 e 17) non figura anche – e separatamente dal complessivo fascicolo di secondo grado – l’atto di appello dell’odierna ricorrente;

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese del presente giudizio di legittimità cadono a carico della parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.