CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2018, n. 8968
Decreto ingiuntivo – Omesso versamento contributi INPGI – Figura professionale del corrispondente – Rilievo dirimente ad elementi non decisivi – Mancata frequentazione della struttura redazionale, contemporanea instaurazione di altri rapporti di lavoro, facoltà di rifiutare la redazione di articoli richiesti dalla redazione – Ricorso inammissibile – Contestazione generica delle conclusioni della Corte di merito
Rilevato
1. che con sentenza in data 4 luglio 2011 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo con la quale l’I.N.P.G.I aveva richiesto il pagamento di euro 165.415,00 a titolo di omesso versamento contributivo nel periodo aprile 1995-gennaio 2005 per gli asseriti rapporti di lavoro subordinato intercorsi con quattro giornalisti;
2. che avverso tale sentenza l’I.N.P.G.I. ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’A.G.I. s.p.a., con controricorso;
3. che entrambe le parti hanno depositato memorie;
Considerato
4. che, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., anche in relazione all’art. 12 del CNLG, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito, concludendo nel senso della natura autonoma delle prestazioni lavorative rese in favore dell’AGI s.p.a., abbia escluso la riconducibilità delle prestazioni rese da cinque giornalisti alla fattispecie prevista dalla citata disposizione del contratto collettivo sulla base di una non corretta individuazione dei criteri che qualificano la figura professionale del corrispondente, attribuendo rilievo dirimente ad elementi non decisivi – quali: la mancata frequentazione della struttura redazionale di riferimento; la contemporanea instaurazione di altri rapporti di lavoro con altri soggetti; la facoltà di rifiutare la redazione di articoli richiesti dalla redazione di riferimento e mancanza di direttive specifiche in ordine agli eventi da seguire o ai pezzi da scrivere – e trascurando di considerare che le disposizioni contrattuali collettive prevedono diverse figure di corrispondente senza offrirne una specifica definizione, escludono, implicitamente, l’obbligo di frequentare una redazione, valorizzano la trasmissione di un flusso di notizie nelle materie più disparate, non pongono limiti al numero di rapporti di collaborazione che il corrispondente può intrattenere (primo motivo);
e illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere escluso la subordinazione per non essere emerso dall’istruttoria l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ma soltanto l’inserimento nell’organizzazione della società, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore dell’agenzia e perché, pur ribadendo il carattere attenuato del vincolo della subordinazione ha attribuito rilievo, ai fini della riconosciuta autonomia del rapporto, alle già dette circostanze non dirimenti;
5. che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
6. che le censure svolte, per violazione della norma codicistica che compendia la subordinazione nei rapporti di lavoro (art. 2094 cod.civ.), per violazione di norma contrattuale collettiva resa efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 (l’art. 12 del CNLG) non si confrontano specificamente con la statuizione impugnata e con le singole collaborazioni, limitandosi a contestare genericamente le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito e richiedendo, alla Corte dì legittimità, di delineare gli elementi qualificatori, in genere e in astratto, della figura giornalistica del corrispondente, a prescindere dai singoli giornalisti per i quali la pretesa contributiva è stata azionata e alla disamina per ciascuno svolto, partitamente, dalla Corte del gravame;
7. che anche il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, sia perché reitera, sotto diverso profilo, le doglianze già espresse con il primo mezzo, sia perché non indica quale sia il fatto controverso e decisivo per il giudizio e neanche introduce rilievi critici per scalfire l’apprezzamento del compendio probatorio operato dalla Corte di merito in riferimento a ciascun giornalista;
8. che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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