CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10235
Contratti a tempo determinato – Illegittimità del termine – Accertamento – Esigenza di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto – Onere di specificazione
Rilevato che
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da M. V. nei confronti di A.O. s.p.a., volta a conseguire l’accertamento della illegittimità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro stipulati in relazione al periodo aprile 2005-gennaio 2009.
A fondamento del decisum, in estrema sintesi, riteneva ravvisabile il carattere di specificità delle causali apposte ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e relative all’incremento straordinario di voli cagionato dalla attività di start up e dalla frequenza su alcune linee specificamente indicate, nonché ad esigenza di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto nell’ambito del programma di ferie e/o per esigenze addestrative, al fine di assicurare la programmazione di attività operative ai livelli standard di servizio normativamente previsti.
Per la cassazione di tale sentenza M. V. hanno interposto ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste con controricorso la società intimata che ha spiegato controricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che
1. Con unico motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c.2 d. Igs. n.368/2001, dell’art. 1362 c.c. e dell’art.12 preleggi nonché della direttiva 1999/70.
Con particolare riferimento al sesto contratto stipulato fra le parti per esigenze sostitutive, critica la statuizione con la quale i giudici del gravame sono pervenuti ad un giudizio di specificità della causale, nonostante la mancata verifica della corrispondenza quantitativa fra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate nel periodo di assunzione. Evidenzia inoltre, con riferimento ai primi cinque contratti – stipulati per esigenze correlate all’inserimento straordinario di voli cagionato dalla attività di continuità territoriale su alcune regioni – la mancanza del carattere di temporaneità, essendo comune la stessa generica motivazione.
2. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha al riguardo chiarito (Cass. 21/1/2010 n. 1577 e n. 1576) che il quadro normativo emerso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; si è infatti affermato che l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate.
Il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato; il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.
E’ stato in particolare precisato (vedi in motivazione Cass. 15/12/2011 n. 27052) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta; in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.
3. L’apposizione del termine per ragioni sostitutive è dunque legittima, se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. 25/1/2016 n.1246, in motivazione, Cass. 12/1/2012 n.565, Cass. 4/6/2012 n. 8966).
Dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte Costituzionale che, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato:”il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico. Non si può escludere, infatti, la legittimità di criteri alternativi di specificazione, sempreché essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a dati di fatto oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, garantita. In altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio. ” ( Corte Cost. 27/3/2013 n. 107).
4. Sotto il medesimo versante, e con riferimento alle censure formulate in relazione ai primi cinque contratti con riferimento alla denunciata carenza del requisito della temporaneità, va rimarcato che le stesse non appaiono coerenti rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede unicamente che dalla clausola appositiva del termine risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che l’assunzione è finalizzata a risolvere (argomenta, in motivazione, da Cass. 12/1/2015 n.208).
In particolare, è stato più volte affermato (v. 25-5-02 n.8286, Cass. 1-2- 2010 n.2279 e numerose successive) che “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia(cfr., in particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C – 378/07 a C – 380/07, Kiziaki e altri nonché sent. 22 novembre 2005, C – 144/04, Mangold), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine…”.
5. Orbene, la Corte territoriale, nel proprio incedere argomentativo, si è conformata ai ricordati insegnamenti.
Ha premesso che i termini erano stati apposti ai contratti per ragioni di “incremento straordinario di voli cagionato dall’attività di start up della linea Fiumicino Nizza, Genova Napoli, Pisa Palermo” (primo contratto 1/5/2005- 30/9/2005); “per inserimento straordinario di voli cagionato dall’attività di continuità territoriale sulla Sardegna e su Trapani e dall’attività di start up delle linee Linate Napoli e Linate Catania” (secondo contratto 1/1/2006- 30/6/2006), “per incremento straordinario di voli per inserimento straordinario di voli cagionato dall’attività di continuità territoriale sulla Sardegna e su Trapani” (terzo, quarto e quinto contratto nel periodo 1/9/2006-31/12/2008). Ha quindi osservato che si trattava di “causali adeguatamente specifiche, temporanee (anche con riferimento al servizio di continuità territoriale che è effettuato sulla base di convenzioni di durata prestabilita, dal rinnovo aleatorio) e conformi all’impiego effettivo del lavoratore”. Ha infine specificato che “il contingente maggior numero di rotte fonda l’esigenza del vettore aereo di valersi, per far fronte alla maggiore operatività, di personale avventizio il cui impiego è poi liberamente determinabile dall’azienda nell’esercizio della sua autonomia organizzativa e produttiva”.
Tali statuizioni, del tutto congrue sotto il profilo logico e corrette sotto il versante giuridico, rendono conto della adeguata specificazione delle esigenze produttive che la società è destinata a risolvere mediante l’assunzione di personale con contratto a termine, onde resistono alle censure all’esame.
Il ricorso principale va pertanto respinto, restando logicamente assorbito il ricorso incidentale condizionato formulato da A.O s.p.a.
In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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