CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10235 – L’apposizione del termine per ragioni sostitutive è dunque legittima, se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori