CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11662
Cittadino straniero – Status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria – Riconoscimento – Diniego – Questioni di carattere economico
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. cronol. 3172/2019, depositata il 29/7/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di S.D., cittadino del Mali, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.
2. La Corte territoriale riteneva credibili, e tuttavia significativi di una motivazione riconducibile a questioni di carattere economico, le dichiarazioni rese dal richiedente, il quale aveva dichiarato di provenire dalla località di Djila, di essere di religione musulmana e di essere fuggito dal proprio paese perché, proprietario insieme con la famiglia di un appezzamento di terreno di circa tre ettari che coltivava insieme con il padre, dopo la morte di quest’ultimo aveva subito violenza da parte di soggetti che reclamavano il possesso dei terreni.
3. Avverso la suddetta pronuncia il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e degli articoli 5 n. 3 e 14 lett. B D.lvo 251/2007 – motivazione perplessa e contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello dapprima ritenuto il ricorrente complessivamente credibile nel suo racconto (essere fuggito dalla violenza degli usurpatori delle terre) e poi concluso che la motivazione dell’abbandono del paese di origine era riconducibile principalmente a questioni di carattere economico, senza considerare ai fini della protezione di cui all’art. 24 lett. b) D.lvo 251/2007 le violenze subite da privati, in una situazione di pericolo di danno grave attribuibile a soggetti non statuali, come previsto dall’art. 5 n. 3 D.lvo 251/2007.
2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 32 c. 3 D.lgs. 25/2008 e all’art. 5 c. 6 D.lgs. 286/1998 e all’art. 11 e 29 d.p.r. 394/99 art. 8 c. 3 bis d.lgs. 25/2008, per non avere la Corte territoriale esaminato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria in relazione alla condizione di vulnerabilità e di vita del ricorrente come dedotte, adottando sul punto una motivazione apparente e inesistente.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
4. Come sottolineato da questa Corte (Cass. n. 17197 del 2021 Cass. n. 29142 del 2020), la migrazione per motivi economici è quella in cui l’espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia. Tale motivazione nulla ha a che vedere con quella, oggetto di causa, in cui la fuga dal paese di origine risulta essere stata cagionata da timori di continuare a subire violenze, in assenza di tutela dalla Autorità pubblica, per il possesso dei terreni, in un Paese in cui la violenza è diffusa. In tal caso, infatti, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente ed indebitamente dannosi per la persona. D’altra parte è notorio che nel luogo di provenienza del richiedente (Djila, nella regione di Koulikoro in Mali), erroneamente collocato in sentenza nel sud del paese e non nelle altre regioni ove sono riscontrabili situazioni di più gravi di violenza, sussiste una condizione di totale insicurezza interna, ben evidenziata dalle Coi citate in sentenza, con la conseguenza che la decisione è pervenuta a conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle fonti ufficiali richiamate, incoerenti rispetto alle premesse (Cass. n. 15068 del 31/05/2021).
6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo.
7. Di conseguenza la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d’appello di Venezia che farà applicazione degli indicati principi, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
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