CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11663
Licenziamento – Opposizione all’ordinanza cautelare ex art. 1, co. 51 l. n. 92/2012 – Declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione – Natura decisoria e definitiva – Rimedi esperibili
Rilevato che
1. la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado – che in accoglimento della opposizione dei lavoratori all’ordinanza cautelare ex art. 1, comma 51 l. n. 92/2012 aveva accertato la illegittimità del licenziamento agli stessi intimato e condannato la società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno – ha dichiarato estinto il giudizio e inammissibile la domanda della società reclamante di restituzione delle somme erogate, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. in fatto la Corte ha premesso che i lavoratori avevano proposto ricorso in opposizione avverso la ordinanza cautelare ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 ed il giudice fissato la udienza di prima comparizione in data 9 ottobre 2018 con decreto depositato in cancelleria il 19 giugno 2012, decreto non comunicato alla procuratrice dei ricorrenti; all’udienza del 9 ottobre 2018, in difetto di comparizione delle parti, il giudice, senza tenere conto della mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, aveva dichiarato estinto il giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo con provvedimento anche questo non comunicato; l’11 ottobre 2018 la procuratrice dei lavoratori ricorrenti in opposizione, in seguito a spontanea consultazione dei registri informatici, aveva appreso della cancellazione della causa dal ruolo per cui aveva presentato istanza chiedendo di essere rimessa in termini per la notificazione del ricorso in opposizione; il giudice di prime cure, in accoglimento dell’istanza, aveva rimesso in termini la parte ricorrente consentendo l’ulteriore svolgimento del giudizio concluso con sentenza favorevole agli originari ricorrenti;
3. in diritto il giudice di appello, richiamato il carattere decisorio della ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, ha ritenuto che l’unico rimedio esperibile avverso detto provvedimento era costituito dall’impugnazione e quindi, nello specifico, dal reclamo ex lege n. 92 del 2012, non essendovi spazio per una rimessione in termini; l’omessa impugnazione nel rispetto dei termini previsti dal rito cd. Fornero della ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo aveva determinato il consolidamento della pronunzia di prime cure nel senso della estinzione del giudizio;
4. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso P. B. e gli altri lavoratori, originari ricorrenti, sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 51 e 52, l. n. 92/2012 e dell’art. 291 cod. proc. civ.; si afferma l’errore del giudice del reclamo per non avere considerato che avverso l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo erano alternativamente esperibili sia il reclamo sia la richiesta di rimessione in termini, come in concreto avvenuto ;
2. con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo; si denunzia l’errore del giudice del reclamo che, nel dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di reclamo, aveva omesso di esaminare il contenuto della comunicazione di avvio della procedura collettiva sulla cui base erano stati intimati i licenziamenti impugnati;
3. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 I n. 223/1991; ci si duole che la declaratoria di estinzione aveva comportato l’assorbimento delle doglianze intese a far valere i vizi della procedura collettiva in relazione ad entrambe le richiamate disposizioni;
4. con il quarto motivo di ricorso si deduce che l’assorbimento degli ulteriori motivi di reclamo, quale conseguenza della declaratoria di estinzione del giudizio, aveva determinato violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9 I ; n. 223/1991 in tema di corretta applicazione dei criteri legali nella individuazione dei lavoratori in esubero;
5. con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, L n. 22371991 per mancato rispetto delle percentuali di manodopera femminile superiore a quella occupata omessa pronunzia, e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ; si censura la decisione in quanto al declaratoria di assorbimento aveva determinato la violazione e falsa applicazione della normativa richiamata;
6. il primo motivo di ricorso è infondato;
6.1. la sentenza impugnata si pone in linea di continuità con la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità che riconosce al provvedimento che dichiara la estinzione del giudizio emesso dal giudice monocratico natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile (v. fra le altre, Cass. n. 18499/2021 Cass. n. 23997/2019, Cass. n. 21586/2018, Cass. n. 2837/2016; Cass. n. 950/2005, Cass. n. 8092/2004; Cass. n. 14889/2002); da tanto consegue che l’unico rimedio esperibile avverso la ordinanza di estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo – provvedimento con il quale era stato inizialmente “chiuso” il giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell’art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 – era costituito dall’impugnazione mediante reclamo ai sensi dell’art. 1 comma 58 I. cit.; è da escludere, invece, la esperibilità del diverso rimedio rappresentato dalla istanza di rimessione in termini posto che lo stesso presuppone la revocabilità dell’ordinanza di estinzione, in contrasto con la natura decisoria e definitiva riconosciuta al provvedimento in questione;
7. il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe la necessità di esame degli ulteriori motivi articolati dai ricorrenti in quanto intesi a riproporre questioni di merito, attinenti alla correttezza, formale e sostanziale, della procedura di licenziamento collettivo, questioni ormai precluse dal definitivo consolidarsi della declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione;
8. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;
9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell’art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
rigetta il primo motivo assorbiti gli altri. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del cl„P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
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