CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11668
Rapporto di agenzia – Recesso – Indennità sostitutiva di preavviso – Revoca dell’incarico accessorio – Ipotesi di inadempimento contrattuale – Esclusione
Rilevato che
1. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuta la somma di € 35.790,54 richiesta in via riconvenzionale da S. Invest SIM s.p.a. a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, quale conseguenza del recesso dal rapporto di agenzia di C. G., originario ricorrente;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S. Invest SIM s.p.a sulla base di otto motivi; C. G. ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; S. Invest SIM ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale;
3. S. Invest ha depositato memoria
Considerato che
Motivi di ricorso principale
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 416, 420 e 434 cod. proc. civ.; sostiene che la Corte di merito nel ricollegare il recesso del richiedente alla revoca (in fatto) dell’incarico di coordinatore di agenti promotori, si era pronunziata su una domanda diversa – per causa petendi – da quella formulata dall’agente il quale non aveva posto il proprio recesso in relazione alla revoca dell’incarico accessorio di coordinatore di promotori ma all’asserita violazione dell’ obbligo a carico della preponente di non ridurre i collaboratori coordinati e riassegnare al manager promotori finanziari in sostituzione di quelli dimissionari; tanto avrebbe dovuto comportare una diversa indagine di fatto dal momento che, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, secondo le pattuizioni contrattuali la società preponente ben avrebbe potuto revocare, addirittura ad nutum, l’incarico accessorio;
2. con il secondo motivo deduce nullità della sentenza quale conseguenza del vizio denunziato con il primo motivo di ricorso;
3. con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1750, 2118 e 2119 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; denunzia che la Corte di merito aveva operato una impropria identificazione tra il dato oggettivo della riduzione dell’organico e la riferibilità di tale riduzione alla volontà negoziale della preponente; a tal fine si richiedeva la prova di una condotta positiva di sottrazione dei consulenti da parte della preponente ovvero la deduzione di un obbligo in capo a quest’ultima di sostituire gli agenti che fossero venuti meno e della relativa violazione; tanto avrebbe implicato la indicazione da parte del giudice di merito della specifica norma dalla quale scaturiva l’obbligo di sostituzione dei consulenti cessati, con onere della prova a carico dell’agente, receduto senza preavviso ; al fine della configurazione di un inadempimento imputabile non era infatti sufficiente la semplice riduzione dei collaboratori del G. essendo richiesta la violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di agenzia e la imputabilità di tale violazione alla preponente mentre nulla era stato a riguardo allegato dall’agente;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per apparenza di motivazione in relazione alla mancata indicazione della fonte dell’obbligo al quale era collegato l’asserito inadempimento della preponente e le ragioni della qualificazione in termini di revoca dell’incarico accessorio da parte della società;
5. con il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla possibilità per l’agente di acquisire ulteriori promotori finanziari;
6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1750 e 2118 cod. civ.; premesso il potere di revoca discrezionale dell’incarico accessorio riservato in contratto alla preponente rileva come tale revoca non avrebbe giammai potuto configurare un’ipotesi di inadempimento contrattuale;
7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1749, 1750, 2118 e 2119 cod. civ. anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. per avere ritenuto sufficiente ad integrare una giusta causa di recesso la riduzione dell’ammontare delle provvigioni in favore dell’agente;
8. con l’ottavo motivo deduce nullità della sentenza per apparenza di motivazione laddove, pur riconoscendo la legittimità della revoca ad nutum dell’incarico accessorio la aveva ritenuta fonte di inadempimento;
Motivi di ricorso incidentale
9. con il primo motivo di ricorso incidentale C. G. deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere, una volta accertata la giusta causa di recesso dal rapporto, omesso di pronunziarsi sulla domanda, riproposta in appello, intesa all’accertamento del diritto al pagamento in suo favore della indennità di valorizzazione del portafoglio; ha quindi osservato che il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado comportava violazione dell’obbligo di motivazione per non rendere comprensibili le ragioni alla base della decisione;
10. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale è riferita alla adesione alla interpretazione di prime cure relativa al contratto di agenzia dell’agosto 2000 ed in particolare dell’art. 10. 3 lett. A);
Esame dei motivi di ricorso principale
11. la sentenza impugnata ha premesso che nell’ambito di un rapporto di agenzia contraddistinto, come quello in esame, da compiti di particolare complessità e portata, le attività da considerarsi accessorie e funzionali rientravano nel sinallagma contrattuale; l’art. 6 del contratto, intitolato “incarichi speciali”, faceva espressa menzione dell’incarico di supervisione e coordinamento di altri promotori finanziari conferito al G. dalla società; era inoltre convenuta la facoltà per la preponente di revocare in ogni momento e a propria discrezione, a mezzo comunicazione scritta, l’incarico speciale. Il giudice del gravame ha quindi rilevato che, di fatto, tali attività accessorie, pur in assenza di comunicazione scritta, erano state revocate e che la drastica e progressiva riduzione dei promotori andava interpretata come revoca da tali incarichi non preceduta da alcuna formale comunicazione; tanto aveva determinato l’impossibilità per l’agente di conseguire con i soli propri mezzi i risultati precedentemente ottenuti con l’apporto dei promotori coordinati e gestiti e tale circostanza era addebitabile alla società; tale comportamento integrava una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia;
12. tanto premesso, il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili per difetto di autosufficienza in ragione della trascrizione solo parziale delle deduzioni attoree, reiterate in appello, che avrebbero, in tesi, dovuto sorreggere l’assunto della società secondo la quale, in estrema sintesi, la giusta causa di recesso era stata ritenuta dalla Corte di merito sulla base di una causa petendi (revoca tacita dell’incarico manageriale) diversa da quella effettivamente denunziata dall’agente e da questi posta alla base del recesso (inadempimento all’obbligo di non ridurre i collaboratori coordinati dal G.);
13. l’ottavo motivo, che si esamina con priorità, per il carattere dirimente collegato al suo accoglimento, è fondato; la motivazione della sentenza impugnata si rivela infatti intrinsecamente contraddittoria laddove, una volta qualificata come revoca dell’incarico accessorio la condotta della preponente e una volta rilevato che tale revoca, sia pure previa comunicazione scritta, era stata espressamente prevista in contratto, mostra di collegare all’esercizio di tale facoltà la esistenza di una giusta causa di recesso; non si comprende, sul piano logico prima che giuridico, la ragione per la quale l’esercizio della (legittima) facoltà di revoca, configuri una condotta “addebitabile” alla società ( v. sentenza , pag. 4 , secondo capoverso) e neppure è chiaro perché la difficoltà per l’agente a raggiungere i risultati precedenti in conseguenza del venir meno dei compiti accessori, ipotesi questa espressamente prefigurata dalle parti al momento della conclusione del contratto e della previsione della clausola che riconosceva alla società la possibilità di revoca dell’ incarico accessorio, rendeva giustificato il recesso del G. dal rapporto di agenzia;
14. in base alle considerazioni che precedono si impone quindi, in relazione al motivo accolto, la cassazione della decisione con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione; restano assorbiti l’esame dei motivi, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso principale e l’esame del ricorso incidentale;
15. alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e accoglie l’ottavo, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione , cui demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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