CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11670 – Ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l’estinzione del processo