CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2018, n. 32047 – La base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari non è imposta dalla legge, ma ha natura facoltativa, in base ad accordi contrattuali col datore di lavoro per cui i contributi versati dal lavoratore, data la loro natura, concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF