CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28346
Contratti di somministrazione – Esigenze aziendali di flessibilità organizzativa – Genericità delle causali – Processi di “start up” o di mutamento del ciclo produttivo o di lancio di nuovi prodotti – “Punte di intensa attività”, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico – Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
Rilevato che
1. Con sentenza n. 366 depositata il 7.4.2016, la Corte di appello di L’Aquila, accogliendo l’appello principale di F. s.p.a. e respingendo l’appello incidentale di F.T., dichiarava la legittimità dei contratti di somministrazione (e successive proroghe) a cui aveva fatto ricorso, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, la società per il periodo 2003 – 2011;
2. la Corte territoriale, con riguardo alla dedotta genericità delle causali apposte (“punte di più intensa attività”), riteneva sufficientemente specifica la ragione del ricorso alla somministrazione a termine in quanto l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003 aveva introdotto una causale ampia, non legata a specifiche situazioni utilizzate e tale da assecondare le svariate esigenze aziendali di flessibilità organizzativa delle imprese, ferma restando la necessità di verificare l’effettiva esistenza dell’esigenza produttiva; rilevava, alla luce delle risultanze dell’istruttoria orale, l’autenticità delle causali giustificatrici, essendo ricollegabili, via via i vari contratti, a processi di “start up” o di mutamento del ciclo produttivo o di lancio di nuovi prodotti di vendita o di progetti promozionali;
3. per la cassazione della sentenza il lavoratore ha fatto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria;
4. la società ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
Considerato che
4. con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.) per aver trascurato, la Corte territoriale, che la causale apposta ai contratti di somministrazione era illegittima in quanto carente del requisito della specificità;
5. con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. d), parte VIII, cap.2, del c.c.n.I. Chimici (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) per avere, la Corte territoriale, ritenuto sussumibile nell’ambito delle ipotesi di contratto di somministrazione contemplate dalla contrattazione collettiva la causale delle “punte di più intensa attività
6. il primo motivo è infondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che in tema di somministrazione di manodopera, le “punte di intensa attività”, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, che consentono, ai sensi dell’art. 20, quarto comma, del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, primo comma, lett. c), del medesimo decreto legislativo (Cass. n. 2521 del 2012; Cass. n. 21001 del 2014; Cass. n. 15076 del 2016; da ultimo, Cass. n. 457 del 2020);
7. tale principio è stato già enunciato da questa Corte in riferimento a clausole di analogo tenore contenute nei contratti di somministrazione a termine, come “picchi di produzione” (Cass. n. 15076 del 2016) e “punte di intensa attività” (così Cass. n. 2521 del 2012; Cass. n. 8120 del 2013; Cass. n. 21001 del 2014) ed è applicabile anche per il contratto di lavoro subordinato a termine (da ultimo Cass. n. 5379 del 2018): è stato infatti chiarito che il giudice del merito nella verifica di specificità, oggetto del suo apprezzamento, può utilizzare tutti i dati risultanti dal contratto, dovendo anche valutare se il riferimento ad “una intensificazione della attività” accompagnato da altri dati di conoscenza “consenta la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e del rapporto di causalità con la assunzione” (cfr. in motivazione: Cass. nn. 6944 e 24842 del 2018);
8. la Corte di merito si è conformata ai principi richiamati ed ha ritenuto specifica la causale indicata nei contratti in esame, legata ad una intensificazione delle attività ivi descritte, sottolineando, inoltre, che tutti i contratti erano ricollegabili a determinate, sopravvenute esigenze di intensa produttività; deve quindi escludersi la dedotta violazione del d.lgs. n. 276 del 2003;
9. il secondo motivo è inammissibile per carenza di conformità al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della clausola collettiva invocata, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.;
9. questa Corte ha, inoltre, affermato che, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod.civ.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti (Cass. n. 6255 del 2019, Cass. n. 4350 del 2015);
10. in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.