CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3264 – Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito di lavoro dipendente, è sono soggette ad una tassazione agevolata ai sensi dell’art. 19 (già art. 17), comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l’età pensionabile e che il suo ambito operativo non può essere ridotto con l’inserimento negli accordi aziendali di limiti non contemplati dalla legge