CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3287 – Qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto