CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3292
Obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti – Espletamento di altra attività del socio amministratore – Partecipazione personale, abituale e prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi, al lavoro aziendale – Svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa – Onere probatorio a carico dell’Inps – Valutazione del Giudice di merito va effettuata in modo puntuale e rigoroso
Rilevato che
1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma riformava la decisione di primo grado e riteneva M.L., socio e amministratore unico della s.r.l. A., non tenuto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e al pagamento dei relativi contributi, nel periodo 2006-2009, e annullava, pertanto, le cartelle opposte;
2. la Corte territoriale, premesso che sarebbe spettato all’INPS allegare e provare l’espletamento, accanto all’attività pacificamente svolta e rientrante in quella di lavoro autonomo con iscrizione nella relativa gestione separata, di un’altra riconducibile all’attività propria del socio, con partecipazione personale, abituale e prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi, al lavoro aziendale, accoglieva il gravame dell’attuale intimato sul rilievo secondo cui, in azienda la cui attività era svolta esclusivamente dall’amministratore unico senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, l’apporto fornito dal socio amministratore, dedito abitualmente agli studi universitari, era integralmente riconducibile, nel periodo indicato, a quello di amministratore unico e che solo successivamente si era instaurato apposito rapporto di lavoro subordinato;
3. per i giudici del gravame, la dichiarazione del M., tardivamente prodotta dall’INPS in grado di appello, nulla aggiungeva alle risultanze del verbale ispettivo, era insufficiente a far ritenere lo svolgimento abituale e prevalente del lavoro aziendale diverso ed ulteriore rispetto all’attività gestoria e ai compiti propri della carica di amministratore unico della società, non rivestiva carattere di preminenza rispetto ad altri fattori produttivi e agli altri componenti della compagine societaria e, in definitiva, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio non poteva ritenersi raggiunta la prova della partecipazione al lavoro aziendale agli effetti dell’iscrizione alla gestione commercianti;
4. avverso detta sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso affidato ad un motivo, cui non ha resistito M.L.;
Considerato che
5. l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 203 e 208 della legge n. 662 del 1996, così come interpretato dall’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 cod. civ., censura la sentenza per avere ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dell’espletamento di un’attività idonea a sostanziare il requisito di cui alla lettera c) del comma 203 della legge n. 662 del 1996 cit.;
6. il ricorso è da rigettare;
7. sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto;
8. in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017);
9. per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr., fra le altre, Cass. n. 12560 del 2017, quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione);
10.la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della società (al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.);
12. la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi ed ha evidenziato che l’attività svolta dal M. non rivestiva i caratteri dell’abitualità e prevalenza di cui sopra per cui la censura, che si limita a prospettare una violazione della corretta interpretazione delle norme pacificamente applicabili alla fattispecie, non intacca la decisione;
13. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
14. ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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