CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3294
Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti – Pagamento dei relativi contributi – Socio amministratore – Onere probatorio – Carattere di abitualità e prevalenza
Rilevato che
1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano riformava la decisione di primo grado e riteneva T.M.C., socio della s.r.l. M., non tenuto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e al pagamento dei relativi contributi per gli anni riferiti ai periodi indicati nelle cartelle opposte;
2. la Corte territoriale accoglieva il gravame dell’attuale intimato sul rilievo che l’apporto fornito dal socio amministratore risultava marginale sotto il profilo esecutivo e privo del carattere di abitualità e prevalenza, non esulava dall’attività gestoria e dai compiti propri della carica di amministratore unico della società, non rivestiva carattere di preminenza rispetto ad altri fattori produttivi e agli altri componenti della compagine societaria e, in definitiva, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio non poteva ritenersi raggiunta la prova della partecipazione al lavoro aziendale agli effetti dell’iscrizione alla gestione commercianti;
3. avverso detta sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso affidato ad un motivo, cui l’intimato non ha resistito;
Considerato che
4. con il ricorso l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 203 e 208 della legge n. 662 del 1996, così come interpretato dall’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 cod. civ., censura la sentenza per avere ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dell’espletamento di un’attività idonea a sostanziare il requisito di cui alla lettera c) del comma 203 della legge n. 662 del 1996 cit.;
5. il ricorso è da rigettare,
6. la sentenza ha affermato, in punto di diritto, che l’attività svolta dall’attuale intimato non è da includere in quelle per cui è prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto dall’istruttoria espletata è emerso che abitualmente non partecipava al lavoro aziendale e la società era dotata di organizzazione d’impresa in grado di realizzare autonomamente lo scopo sociale;
7. pertanto, date tali caratteristiche dell’attività svolta, ad avviso della Corte di merito, è risultato che l’attività stessa non valicasse i limiti della funzione trattandosi di un facere sostanzialmente gestorio proprio di chi ricopre il ruolo di socio ed amministratore della società, restando assente la prova dell’esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa oggetto della società; si desume, dunque, l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi concretamente valutati ed accertati dal giudice di merito e non da mere presunzioni;
8. sul piano previdenziale, infatti, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla X partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019);
9. ciò conferma l’indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale (v.Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
10. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell’area dì applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa;
11. è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v.Cass. n. 8613 del 2017);
12. la sentenza impugnata non si è discostata da tali principi ed ha congruamente verificato che la concreta partecipazione del Testa all’attività commerciale svolta dalla s.r.l. M., in concreto, non rivestiva i caratteri dell’abitualità e prevalenza di cui sopra per cui la censura, che si limita a prospettare una violazione della corretta interpretazione delle norme pacificamente applicabili alla fattispecie, non intacca la decisione;
13. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
14. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3637 - Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18281 - Qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20259 - In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1559 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti va ritenuto sussistente non soltanto per i soci che contribuiscano al lavoro aziendale con la propria partecipazione abituale e prevalente, ma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8616 - Ai sensi dell'art.1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20859 - Nell'ambito delle società di persone la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…