CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3442
Tributi – Accertamento – Mancata risposta al questionario ex art. 32, co. 4, del DPR n. 600 del 1973 – Preclusione al successivo utilizzo dei documenti – Limiti – Rilevabilità d’ufficio
Rilevato che
l’Agenzia delle entrate, con avviso notificato alla S. s.r.I., disconobbe la deducibilità di costi relativi ai noli per operazioni effettuate con soggetti residenti in Liberia e Malta (Paesi a fiscalità privilegiata) determinando, per l’annualità di imposta 2003, maggiori Irap e Irpeg, oltre sanzioni e interessi.
Il ricorso, proposto avverso l’atto impositivo dalla Società, venne dichiarato dalla Commissione tributaria provinciale inammissibile perché tardivo.
La decisione, appellata dalla Società, veniva integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia (d’ora, in poi, C.T.R.) che, con la sentenza indicata in epigrafe, annullava l’atto impositivo.
In particolare, il Giudice di appello, sulla base di documentazione acquisita in giudizio, riteneva il ricorso introduttivo tempestivo. Nel merito, accertava che la documentazione prodotta dalla Società costituiva prova sufficiente della effettività delle operazioni realizzate e della convenienza economica delle tariffe praticate dagli operatori stranieri. Di contro, l’Ufficio non aveva fornito concreti elementi atti a dimostrare dati opposti rispetto a quelli prodotti per giustificare la ripresa effettuata.
Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso articolato su sei motivi.
La S. s.r.l. resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G. ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri.
Considerato che
1 con i primi tre motivi di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 57 del d.lvo n.546/92, 32, terzo e quarto comma del d.P.R. n.600/73 e 52, quinto comma, d.P.R. n.633/1972 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.
In sintesi, la ricorrente deduce che la C.T.R. non ha considerato l’eccezione proposta nel giudizio di appello circa l’inutilizzabilità della documentazione, prodotta solo in sede giudiziale, a riprova dell’effettività delle operazioni e dell’interesse economico alle stesse sotteso.
2. Le censure sono fondate. E’ pacifico in atti che -a seguito di verifica nei confronti della S. s.r.l., essendo emerso che la Società nell’anno 2004 aveva condotto in locazione tre navi da trasporto di proprietà di società aventi sede (Liberia e Malta) in Paesi inseriti nell’elenco (c.d. black list) dei Paesi a fiscalità privilegiata- l’Ufficio procedeva a notificare alla Società un questionario con il quale venivano richieste: le fatture ricevute dalle società estere corredate dai contratti posti in essere…, le schede contabili dei fornitori extra UE la documentazione relativa alle condizioni di pagamento … e quanto altro utile al fine di potere comprendere i flussi finanziari connessi alle operazioni con i fornitori black list. E’, altrettanto, incontestato che la Società non rispondeva al questionario ma produceva la documentazione, ritenuta poi probante dalla C.T.R., unitamente al ricorso in primo grado nel corso del quale nessuna eccezione veniva svolta in tal senso dall’Agenzia delle entrate.
3.Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, analoga ad altra intercorsa tra le stesse parti per l’annualità 2003 e già decisa da questa Corte con ordinanza n.2613 del 30.01.2019, il Collegio ritiene di condividere i principi ivi affermati, peraltro consolidati in materia.
3.1. L’art.32, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 commina espressamente la sanzione della inutilizzabilità della documentazione non esibita all’Amministrazione che ne aveva fatto esplicita richiesta, salvo che il contribuente, all’atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per cause a lui non imputabili; solo ricorrendo tale condizione è possibile derogare al principio della inutilizzabilità della documentazione specificamente richiesta e non esibita dal contribuente in sede amministrativa (cfr. Sez. 5 – , Ordinanza n. 16548 del 22/06/2018). La C.T.R. non si è attenuta a tale regola di giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società controricorrente, l’eccezione di inutilizzabilità processuale della documentazione non doveva essere necessariamente formulata dalla Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, trattandosi di preclusione processuale rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice. In senso conforme questa Corte ha affermato che i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario dei quali abbia in precedenza rifiutato l’esibizione all’amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell’amministrazione resistente (Sez. 5, Sentenza n. 13511 del 2008; id.n.22745 del 9/11/2016).
4.L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe l’esame dei restanti concernenti l’erroneità del giudizio formulato dalla C.T.R. circa l’effettività delle operazioni economiche, basato, per l’appunto su documentazione la cui produzione era inammissibile.
5.In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito perché provveda al riesame, adeguandosi ai principi sopra esposti e distinguendo, quindi, tra i documenti richiesti dall’Amministrazione con il questionario e quelli diversi eventualmente prodotti in giudizio e, quindi, ammissibili.
6. La C.T.R. provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.