CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3543 – E’ indubbia la natura non già reale dell’indennità di preavviso, ma obbligatoria: con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva