CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3544 – In caso di nullità del contratto part time per difetto della forma scritta prevista ad substantiam dall’art. 5 d.l. 726/1984, il rapporto di lavoro debba considerarsi come un ordinario rapporto full time, con il conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata ad un orario a tempo pieno, previa messa in mora del datore di lavoro quanto alle residue energie lavorative