CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4456
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Termini – Computo del periodo di sospensione feriale
Fatti di causa
Equitalia Sud s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) appellò la sentenza n. 369/23/13, depositata in segreteria il 26 aprile 2013, con cui la CTP della Campania aveva accolto in parte il ricorso del contribuente G.D. avverso n. 33 cartelle di pagamento di cui era venuto a conoscenza a seguito di una ispezione ipotecaria e della successiva richiesta di estratti di ruolo ad Equitalia.
In particolare, i giudici di prime cure annullarono 25 cartelle per irregolarità della notifica, e solo per 8 di esse respinsero il ricorso, giudicandone la notifica regolare.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate fu dichiarato inammissibile per tardività: la CTR accertò che la sentenza appellata fu depositata in segreteria il 26 aprile 2013 e che l’atto di appello fu notificato alle controparti il 10 dicembre 2013, cioè oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.
Contro la sentenza di appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate e il contribuente sono rimasti intimati.
Con memoria difensiva depositata ex art. 380 bis.1. c.p.c. in vista dell’adunanza camerale del 5 novembre 2020 l’agente della riscossione ha rappresentato che, per un disguido, dallo stesso ricorso dinanzi alla CTP originarono tre diverse sentenze (n. 369/23/13; n. 682/38/13; n. 659/6/13).
La sentenza della CTP di Napoli n. 682/38/13 fu appellata dall’Agente della riscossione dinanzi alla CTR della Campania che respinse l’appello con la sentenza n. 2670/39/2015, depositata il 18/3/2015.
Contro tale ultima sentenza è stato proposto sia ricorso per cassazione, iscritto al NRG n. 24681/2015, che ricorso per revocazione, accolto dalla CTR con la sentenza n. 8043/2016 che dispose il rinvio della causa dinanzi alla CTP di Napoli per un nuovo giudizio.
La CTP di Napoli, in esito a tale giudizio, dichiarò (con sentenza munita di attestato di passaggio in giudicato, depositata agli atti di questo giudizio per cassazione) inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente perché proposto a mezzo di posta privata. Il giudicato esterno così formatosi, secondo il contribuente, determinerebbe l’inammissibilità, o comunque l’improcedibilità dell’odierno ricorso per cassazione, considerato che la medesima res litigiosa sarebbe stata integralmente già definita con la detta sentenza della CTP di Napoli n. 16852/2017.
All’adunanza camerale del 5 novembre 2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo di merito.
La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 16 dicembre 2021.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327, comma 1 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969 (sulla sospensione feriale dei termini processuali), nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’agente della riscossione si duole del fatto che la CTR sarebbe incorsa in un errore di calcolo, non avendo considerato che il termine lungo per impugnare di sei mesi scadeva l’11 dicembre 2013, in quanto a quel tempo la sospensione feriale era ancora di 46 giorni, dal 10 agosto al 15 settembre.
L’appello, pertanto, essendo stato proposto il 10 dicembre 2013, sarebbe stato tempestivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 101, comma 2 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’agente della riscossione si duole del fatto che la CTR abbia dichiarato inammissibile l’appello per tardività senza previamente sottoporre la questione, rilevata d’ufficio, al contraddittorio delle parti e comunque senza sentire sul punto le difese dell’appellante.
3. Il primo motivo è fondato.
Dalla stessa sentenza impugnata emerge che la sentenza di primo grado fu depositata in segreteria il 26 aprile 2013.
Nel 2013 la sospensione feriale dei termini durava ancora dal 1° agosto al 15 settembre, con la conseguenza che, a decorrere dal 26 ottobre 2013, per stabilire il giorno della scadenza del termine lungo (semestrale) per appellare occorreva computare altri 46 giorni, fino ad arrivare all’11 dicembre 2013, ultimo termine utile per proporre appello.
Orbene, l’appello fu proposto, stando sempre alla sentenza impugnata, mediante notificazione alle controparti il 10 dicembre 2013, con la conseguenza che l’appello era da ritenersi tempestivo.
4. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo.
5. Con riferimento al giudicato esterno dedotto dall’agente della riscossione con la memoria difensiva depositata ex art. 380 bis.1. c.p.c., questa Suprema Corte non può apprezzarne compiutamente, per i limiti all’accertamento del fatto posti normativamente con riferimento al giudizio di legittimità, i limiti oggettivi al fine di stabilire se, ed eventualmente in quali limiti, l’odierno ricorso sia inammissibile o comunque improcedibile in conseguenza della formazione del giudicato dedotto dall’odierna ricorrente.
L’incombente è demandato alla CTR della Campania che, in sede di rinvio, in diversa composizione, dovrà verificare se il ricorso in primo grado del contribuente, da cui è originato il presente giudizio, fosse esattamente lo stesso rispetto a quello sul quale ha giudicato la CTP di Napoli con la sentenza n. 16852/2017, passata in giudicato, che lo ha dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione (effettuata tramite operatore postale privato).
L’accertamento dell’identità tra i due detti ricorsi deve essere condotto verificando se essi abbiano ad oggetto le stesse cartelle di pagamento e se entrambi risultino essere stati notificati mediante operatore postale privato.
Solo se tale accertamento darà esito positivo la CTR potrà ritenere perfezionato il giudicato esterno dichiarando inammissibile o improcedibile il ricorso dell’agente della riscossione.
Per completezza, la CTR, in sede di rinvio, dovrà anche accertare, con la collaborazione dell’agente della riscossione, quale sia stata la sorte della sentenza n. 659/6/13 pronunciata dalla CTP di Napoli, che l’agente della riscossione ritiene (con la memoria difensiva depositata agli atti del giudizio di cassazione) essere stata emessa sullo stesso identico ricorso proposto in prime cure dal contribuente: se tale sentenza avesse ad oggetto le stesse cartelle oggetto del presente giudizio e fosse anch’essa passata in giudicato, evidentemente un problema di giudicato esterno si porrebbe anche rispetto ad essa.
6. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, la causa alla CTR della Campania in diversa composizione, che si atterrà alle indicazioni contenute in parte motiva.
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