CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 462

Tributi – Contenzioso tributario – Dichiarazione congiunta dei coniugi – Avviso di accertamento – Definitività nei confronti di un coniuge – Impugnazione della pretesa tributaria da parte dell’altro coniuge – Ammissibilità

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate notificava a M.A., coniuge non legalmente separato di C.C., due avvisi di accertamento con i quali rettificava la dichiarazione congiunta dei redditi presentata dai coniugi per gli anni di imposta 1989 e 1990. Contro gli avvisi di accertamento M.A. proponeva ricorso rigettato in via definitiva dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n.259 del 2002, passata in giudicato. In data 14.4.2006 Equitalia Polis spa notificava alla coniuge C.C., in qualità di responsabile solidale a norma dell’art. 17 ult. comma della legge n. 114 del 1977, la cartella di pagamento per euro 27.110 dovuti a titolo di Irpef e sanzioni.

Contro la cartella di pagamento C.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che lo accoglieva con sentenza n.379 del 2006, rilevando che la cartella era stata notificata oltre i termini di decadenza.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 21.9.2009 confermando la cartella impugnata.

Contro la sentenza di appello C.C. propone tre motivi di ricorso per cassazione

Ragioni della decisione

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (nella formulazione temporalmente rilevante) anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 10.15.7.2005”, nella parte in cui ha ritenuto tempestiva e quindi valida la notifica operata dal concessionario.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato il principio che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento fondata su un accertamento che sia divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è più assoggettato ai termini che scandiscono i tempi del procedimento amministrativo-tributario, quali il termine di decadenza per la notificazione della cartella previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (o il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsto dall’abrogato art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), bensì unicamente al termine generale di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 cod.civ. per l’azione diretta alla esecuzione di una sentenza passata in giudicato. (Sez. 5 – , Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 5837 del 11/03/2011, Rv. 617262 – 01).

Nel caso di specie la riscossione è pacificamente riferibile all’accertamento derivante da sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che nessuna decadenza poteva ritenersi operante con riguardo alla notificazione della cartella esattoriale, essendo l’azione di riscossione soggetta al solo termine prescrizionale decennale, rispettato dal concessionario della riscossione.

2. Secondo motivo:”violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 114 del 13.4.1977 in relazione alla facoltà per C.C. di impugnare il merito dei primigeni avvisi di accertamento notificati esclusivamente in capo all’ex marito A.M.. Illegittimità dei dd.mm. 10.9.1992 e 19.11.1992 per carenza di motivazione. Illegittimità dei primigeni avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nella parte in cui sancisce l’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento.”

Il motivo è fondato nei seguenti termini. In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi disciplinata dall’art. 17 della legge n. 114 del 1977, questa Corte ha affermato che la moglie codichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l’avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo (anche a seguito di giudicato) nei confronti di quest’ultimo, o, comunque, a contestare la pretesa tributaria su di esso fondata, proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento a lei notificata. Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all’art. 17 della legge n. 114 del 1977, stabilita dalla sentenza della Corte cost. n. 184 del 1989, la previsione normativa della responsabilità solidale dei coniugi per un debito di imposta accertato con avviso di rettifica della dichiarazione congiunta eseguita nei confronti del solo marito, non può precludere alla moglie la tutela giurisdizionale dei propri diritti mediante impugnazione della cartella, costituente il primo atto con il quale abbia legale conoscenza della pretesa tributaria, anche per ragioni attinenti al merito della pretesa impositiva. Occorre inoltre considerare che, in forza della regola generale stabilita dall’art. 1306 cod.civ., il giudicato intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria creditrice ed uno dei debitori solidali (nella specie il marito) non ha effetto contro l’altro debitore solidale (moglie), (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 23553 del 18/11/2015, Rv. 637429 – 01).

Deve pertanto ritenersi errata in diritto l’affermazione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha escluso che, in sede di impugnazione della cartella di pagamento la moglie non sia legittimata a contestare anche il merito della pretesa impositiva contenuta negli avvisi di accertamento notificati solo al marito.

3. Terzo motivo:”omessa motivazione su un punto rilevante della controversia in relazione alla dedotta inesistenza ai sensi degli art. 25 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 della cartella esattoriale oggetto di impugnazione per difetto di sottoscrizione ed indicazione del funzionario che ha agito in nome e per conto del concessionario”.

Il motivo è infondato. Poiché il dispositivo della sentenza impugnata (di rigetto del motivo di appello) è conforme al diritto, questa Corte è legittimata alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 ult. comma cod.proc.civ. anche in caso di omessa motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571 – 01). A norma dell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la cartella di pagamento deve essere compilata in conformità al modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la intestazione della cartella (Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638460 – 01). La cartella non deve contenere l’indicazione del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’ente concessionario, bensì l’indicazione del responsabile del procedimento, ma solo in riferimento alle cartelle relative ai ruoli consegnati all’agente della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, come testualmente disposto dall’ art.36 comma 4 ter del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella legge 28 febbraio 2008 n. 31 (conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13747 del 31/05/2013, Rv. 627119 – 01).

In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.