CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 577
Premi Inail – Registrazione illegittima di ore di assenza o permessi non retribuiti dei dipendenti – Verbale ispettivo dei funzionari di vigilanza Inps – Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. – Attesa giudicato nella causa relativa all’impugnazione del medesimo verbale proposta dal datore di lavoro nei confronti dell’Inps – Non configurabile rapporto di pregiudizialità tra cause pendenti fra soggetti diversi – Parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità
Rilevato che
1. I’Inail ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 6.10.2017 che, nel procedimento promosso da C.O. s.r.l. – di impugnazione del verbale ispettivo redatto dai funzionari di vigilanza Inps di Milano che aveva accertato che nel periodo 2010/2015 la cooperativa aveva registrato illegittimamente numerose ore di assenza o permessi non retribuiti dei dipendenti, sottraendo i relativi importi alla contribuzione previdenziale, al fine di far ritenere non dovuti i premi su quella base richiesti dall’Inail – aveva disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudicato nella causa relativa all’impugnazione del medesimo verbale proposta dalla Cooperativa nei confronti dell’Inps.
2. La C.O. s.r.l. è rimasta intimata.
3. Il Pubblico Ministero ha formulato le Sue conclusioni, notificate alla parte costituita, nelle quali ritiene che l’istanza di regolamento sia fondata.
Considerato che
4. l’istituto contesta la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in riferimento all’art. 42 c.p.c.
5. Il motivo è fondato, poiché l’ordinanza impugnata non è in linea con l’insegnamento – cui si intende dare continuità – espresso, tra l’altro, di recente, da Cass. n. 12996 del 24/05/2018, secondo cui “Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione” (in senso conforme v. Cass. n. 20072/2017, Cass. n. 17235/2014 e Cass. n. 16844/2012).
6. Il ricorso va pertanto accolto, l’impugnata ordinanza va cassata ed il giudizio va proseguito;
7. il regolamento delle spese del presente giudizio va differito al definitivo.
8. Non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo dovuto per il ricorso per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Milano.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 gennaio 2021, n. 1574 - La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11543 depositata l' 8 aprile 2022 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvo i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19643 del 17 giugno 2022 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 novembre 2021, n. 36053 - In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14784 depositata il 10 maggio 2022 - La sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. è applicabile anche in ordine ai rapporti tra processi tributari quando risultino pendenti procedimenti legati tra loro da un…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…