CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15091
Comando presso Ente Pubblico non economico – Inquadramento del lavoratore nei ruoli – Fonti normative
Rilevato
che la Corte d’appello Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di C.M., ex dipendente dell’Ente Poste Italiane con inquadramento nella VI qualifica funzionale, in posizione di comando presso l’INPDAP, transitata nei ruoli di tale Istituto a decorrere dal 1° giugno 1999, ad essere inquadrata in posizione C1 del CCNL comparto Enti Pubblici, in luogo dell’inquadramento in posizione B2 riconosciutole dall’Istituto; ha altresì ritenuto che “merita conferma, in quanto consequenziale al riconoscimento retroattivo della qualifica, la pronuncia che impone all’appellante la riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione nella qualifica superiore” (da C1 a che la Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda alla stregua di una comparazione tra la qualifica posseduta dall’appellata presso l’Ente Poste (e.p.e.) e le declaratorie delle posizioni organizzative contemplate dal CCNL enti pubblici non economici; che l’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, denunciando error in iudicando, deduce che, nell’ipotesi comando ex art. 53, co. 10, L. n. 449/97 e di successivo trasferimento ed inquadramento nei ruoli della Pubblica Amministrazione o degli Enti Pubblici non economici, occorre fare applicazione del d.P.C.M. che ha operato il trasferimento e che prevedeva espressamente le corrispondenze; sostiene che, in ogni caso, la comparazione doveva essere effettuata tra la Cat. VI Amm. PP.TT. di cui alla n. 797/81 e VI q.f. di cui alla I. n. 285/88, recante la classificazione del personale del personale enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70/75;
che la resistente, con controricorso seguito da memoria, ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso; ha contestato il carattere vincolante del d.P.C.M.; ha rilevato di non essere entrata nei ruoli dell’INPDAP nel periodo del comando, per cui il raffronto con le qualifiche funzionali ex I. n. 285/88 sarebbe errato; anche l’INPS ha depositato memoria; che il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato
che l’eccezione di tardività del ricorso è infondata; difatti, la sentenza impugnata è stata depositata il 2 maggio 2012 e il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica, a mezzo del servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ., in data 2 maggio 2012, entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con la consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario; tale prova va ricavata dal timbro da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese (cfr. Cass. n. 3755del 2015, n. 27538 del 2017), restando irrilevante che la ricezione del plico sia avvenuta in data successiva (v. sentenze della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004, nonché, tra le tante, Cass. n. 2261 2007);
che il ricorso è fondato e va accolto, in quanto le Sezioni unite della Corte, con la sentenza n. 503/2011, esaminando una fattispecie analoga a quella in esame, in cui un dipendente dell’Ente Poste, già in posizione di comando presso l’INPDAP e successivamente inquadrato nei ruoli dell’Istituto in posizione B2, aveva rivendicato l’inquadramento in posizione Cl, hanno affermato che:
– il d.p.c.m. 7 novembre 2000 – atto avente natura amministrativa, in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro – non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni;
– l’equiparazione della VI qualifica funzionale dell’Ente Poste Italiane all’area B, posizione economica B2, dell’INPDAP, contenuta nel citato d.p.c.m., non ha efficacia vincolante;
– la questione della correttezza dell’inquadramento deve essere risolta sulla base di una valutazione delle fonti normative degli inquadramenti in questione, costituite per i dipendenti dell’amministrazione postale dalla L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3 e per i dipendenti degli enti pubblici non economici dal D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285;
– dall’esame comparativo complessivo di tali declaratorie, “sussiste una sostanziale equivalenza tra i corrispondenti livelli delle due normative, in particolare, tra la previsione per il 7^ livello delle Poste e quella prevista per il 7^ degli enti pubblici non economici”, mentre non può attribuirsi sufficiente rilievo alla previsione nell’ambito della 6^ categoria delle Poste dell’affidamento di responsabilità di unità operative, spiegabile (così come pure la possibilità di mansioni ispettive) con l’esistenza nel settore di unità operative di minime dimensioni;
– “riguardo al profilo professionale dell’assistente tecnico della 6^ qualifica funzionale degli enti pubblici, sono stati previsti con l’integrazione disposta dal D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 11, comma 1, e dall’allegato 1, n. 2), il coordinamento di risorse umane o strumentali e la “responsabilità di squadra addetta, in piena autonomia, ad attività di costruzione, modifica o manutenzione di impianti”;
– una volta individuato nella 6^ qualifica il livello di inquadramento congruo secondo il sistema delle qualifiche funzionali già vigente per gli enti pubblici non economici, consegue l’inquadramento nell’area B, posizione B2, della disciplina introdotta dal c.c.n.I. per il quadriennio 1998-2001, in base alla tabella per il primo inquadramento del personale in servizio”;
– “…l’esattezza del risultato finale è confermata dal rilievo che nella posizione B2 sono espressamente indicati gli stessi profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico precedentemente previsti nella 6^ qualifica funzionale”;
che questa Corte intende fare riferimento, ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alla sentenza n. 503/2011 delle S.U., per cui non occorre procedere ad alcuna interpretazione diretta dei contratti, atteso che con tale pronuncia è stato già operato il confronto ed è stata affermata l’esattezza dell’inquadramento attribuito dall’Istituto, corrispondente alla posizione organizzativa B2 CCNL del comparto enti pubblici non economici;
che, quanto alla domanda di riapertura dei termini per la partecipazione all’avanzamento dalla posizione CI a quella C2, risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale aveva accolto anche tale domanda e che la Corte di appello ha ritenuto consequenziale la conferma di tale capo della decisione; seppure tale capo della sentenza di appello non sia stato impugnato specificamente dall’INPS, esso è travolto ex art. 336 cod. proc. civ. dall’accoglimento del ricorso, in quanto esso dipende dal riconoscimento dell’inquadramento iniziale in posizione C1;
che, in conclusione, va accolto il ricorso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda;
che, quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, tenuto conto delle difficoltà interpretative sottese alla materia;
che, infine, occorre dare atto che non ricorrono i presupposti dell’obbligo del versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in considerazione dell’accoglimento del ricorso per cassazione, che esclude in radice la sussistenza dei presupposti dell’operatività di tale norma;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.
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