CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15115 – Ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP, secondo la formulazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 nel testo modificato dall’art. 1, comma 5, della l. n. 244/2007, applicabile ratione temporis alla presente controversia, il principio di derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non esclude il controllo sull’inerenza dei costi medesimi, attraverso la correttezza della loro appostazione nel conto economico alla stregua dei principi civilistici e contabili nazionali