CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15176
Malattia professionale – Indennizzo in conto capitale – Aggravamento incidente sul complesso invalidante, nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario – Rilevante
Rilevato
che, con sentenza del 4 marzo 2016, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale in sede che, in parziale accoglimento della domanda proposta da M. D. R. nei confronti dell’INAIL, aveva dichiarato il diritto della ricorrente all’indennizzo in conto capitale in misura del 6% per malattia professionale (asma allergica) con condanna dell’istituto al pagamento del detto indennizzo;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la D. R. affidato ad un unico articolato motivo cui l’INAIL resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Considerato
che con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 149 disp att c.p.c. e 24 e 111 Cost.” in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto di un esame spirometrico richiamato nell’atto di appello e neppure del certificato medico datato 13 febbraio 2013 allegato ad una richiesta di anticipazione della trattazione della causa dai quali si doveva evincere un aggravamento della malattia professionale da cui la De R. era risultata affetta;
che il ricorso è fondato alla luce del principio secondo cui “La disposizione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall’INAIL.” (Cass. n. 20954 del 03/10/2014; Cass. n. 18704 del 13/09/2011); ed infatti, la Corte territoriale pur in presenza di un certificato medico rilasciato da una struttura pubblica (quello allegato alla istanza di anticipazione del 13 febbraio 2013) attestante un aggravamento delle condizioni di salute della D. R. non ne ha tenuto conto, come emerge in tutta evidenza dalla motivazione dell’impugnata sentenza in cui si fa riferimento solo al contenuto della consulenza tecnica espletata in primo grado e nulla si dice in merito al dedotto aggravamento delle condizioni di salute dell’appellante;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
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