CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15180
Tributi – Accertamento – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Motivi – Vizio denunciabile
Rilevato che
Con sentenza in data 30 giugno 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 15577/23/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della T.F. srl, ora in fallimento, contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008. La CTR osservava in particolare che le prove documentali allegate dalla società contribuente ne asseveravano, adeguatamente, la linea difensiva e che dunque la sentenza della CTP andava confermata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata Curatela fallimentare non si è difesa.
Considerato che
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente).
La censura è fondata.
Va ribadito che:
–«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
–«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ” motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.
La CTR laziale infatti si è limitata ad osservare che «La Commissione ritiene che la situazione qui considerata appare adeguatamente documentata da parte della società T.F. srl, pur ritenendo che essa potrebbe considerare la figura dell’abuso del diritto. Tuttavia considerato che questo elemento è stato introdotto solo successivamente alla controversia in atti, conferma la sentenza di primo grado».
Tali affermazioni sono all’evidenza apodittiche, assertive, al più rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, ma non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale convincimento e pertanto nel loro —limitato- ordito realizzano un tipico esempio di “motivazione apparente”, così come denunciato nella censura de qua.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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