CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15182
Tributi – Accertamento – Processo tributario – Notificazione a mezzo posta – Termine di costituzione in giudizio
Rilevato che
Con sentenza in data 7 giugno 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 403/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso di L.V.F. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che doveva considerarsi quale causa di detta pronuncia in rito la mancata produzione della ricevuta di spedizione della raccomandata A. R. contenente il gravame agenziale contestualmente alla costituzione dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, comma 1, d.lgs. 546/1992, 156, cod. proc. civ., 2699, cod. civ., poiché la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa del mancato deposito della ricevuta della spedizione dello stesso contestualmente alla costituzione in secondo grado.
La censura è infondata.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datano. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 -03- 02).
Va constatato in fatto che il termine per appellare scadeva il 27 dicembre 2011 (sentenza appellata depositata il 9 maggio 2011 e non notificata; termine per appellare semestrale + 31 giorni per la sospensione feriale, secondo la disciplina normativa applicabile ratione temporis).
Secondo la stessa prospettazione/allegazione dell’agenzia fiscale ricorrente, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’appello, depositato contestualmente alla costituzione dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, appellante, attesta esclusivamente la data della ricezione del plico (30 dicembre 2011), ma non quella della sua spedizione (24 dicembre 2011), che invece risulta dalla distinta delle raccomandate inviate lo stesso giorno dal medesimo Agenzia delle entrate, ufficio locale. Tuttavia tale prova documentale, che seguendo i citati arresti giurisprudenziali va ritenuta essenziale per asseverare la data della spedizione del gravame ai fini della verifica della tempestività dello stesso, secondo quanto afferma la ricorrente non è stata depositata contestualmente a tale costituzione, bensì all’udienza del 16 settembre 2015.
Il che ha impedito la verifica officiosa della condizione di ammissibilità dell’appello de qua, non essendo, come rilevato, la medesima ritraibile dall’avviso di ricevimento della raccomandata che lo conteneva (utile soltanto ai fini della verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, in base al secondo principio di diritto citato).
In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2020, n. 19303 - Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2021, n. 14875 - Le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3727 - Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale,…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 28182 depositata il 6 ottobre 2023 - Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l' 8 giugno 2022 - Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…