CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15647

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Censura per vizio di motivazione – Inammissibilità

Svolgimento del processo

La C. sas di C.F. & C. ha proposto ricorso davanti alla CTP di Bari avverso la cartella di pagamento n. 01420110009444449 con la quale Equitalia E. Tr. Spa (oggi Equitalia Sud spa) aveva chiesto il pagamento dell’ICI per gli anni di imposta 2002 e 2003.

La CTP di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 311/13/11, ha respinto il ricorso.

La C. sas di C.F. & C. ha presentato appello contro la menzionata sentenza.

La CTR di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 14/01/2013, ha respinto l’impugnazione.

La C. sas di C.F. & C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Andria ha depositato controricorso.

Equitalia sud spa non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la C. sas di C.F. & C. lamenta la violazione degli articoli 112 c.p.c., 11 e 12 del d.lgs. n. 504 del 1992, 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 153 c.p.c., nonché la motivazione carente ed erronea della decisione poiché la CTR avrebbe errato nell’affermare che all’udienza del 26 ottobre 2011 sarebbero stati depositati gli avvisi di ricevimento.

La doglianza è inammissibile, perché non risulta essere stata presentata con l’atto di appello.

Infatti, dalla sentenza impugnata emerge che la società ricorrente si era doluta del “mancato deposito delle copie conformi gli avvisi di accertamento” solo nella “successiva memoria” e, quindi, non al momento dell’impugnazione.

Nel giudizio tributario d’appello è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento, in quanto il processo tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5, n. 22662 del 24 ottobre 2014).

D’altronde, ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale che non sono specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

Tale principio deve ritenersi applicabile in via estensiva, stante l’identità di ratio, anche all’ipotesi nella quale un motivo di opposizione proposto in primo grado non sia ripresentato nell’atto di appello.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la carenza ed erroneità della motivazione della decisione poiché la CTR non avrebbe valutato la documentazione depositata, che provava come l’attività della società contribuente fosse cessata nel 2005.

La doglianza è inammissibile.

Si rileva che, venendo in rilievo una decisione depositata il 4 febbraio 2013, non è più ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri il vizio di motivazione, se non nei limiti in cui si contesti l’omessa valutazione di documenti decisivi ai fini della decisione.

Nella specie, la CTR ha affermato che dalla visura camerale emergeva come, all’epoca della notifica degli atti impositivi, la sede legale della società contribuente coincidesse con il luogo ove si era perfezionata la detta notifica.

I documenti menzionati nel ricorso non hanno, invece, per come ne è stato descritto il contenuto nell’atto di impugnazione, un contenuto tale da consentire di prescindere dall’attestazione contenuta nella menzionata visura.

3. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. nei rapporti fra ricorrente e controricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, a carico della società ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Andria, che liquida in € 1.400,00, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.