CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11220
Tributi – Contributi consorzio di bonifica – Riscossione – Regime agevolativo emergenziale di abbattimento in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002
Rilevato che
1.1 G.M., residente in Larino (CB), propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 226/2/14 del 13 ottobre 2014, non notificata, con la quale la commissione tributaria regionale del Molise, in riforma della sentenza CTP Campobasso n. 163/2/08, ha ritenuto legittime le intimazioni di pagamento a lui notificate il 31 ottobre 2007 da Esattorie S.p.A., per conto del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, a titolo di contributi consortili dal 2002 al 2006.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha rilevato che: – le intimazioni di pagamento impugnate erano state precedute dalla notificazione delle relative cartelle, ormai divenute definitive perché non impugnate dal M. ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92; – la definitività delle cartelle prodromiche faceva sì che non potesse nella specie invocarsi la sospensione dei versamenti tributari fino al 2008, come disposta dalla legislazione emergenziale a favore dei residenti nei Comuni colpiti dal sisma del Molise dell’ottobre 2002 (Ord.PCM 10 aprile 2003 n. 3279).
Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione perché notificato al difensore domiciliatario, in violazione dell’articolo 330 cod.proc.civ., solo dopo una precedente notificazione presso la sede dell’ente.
1.2 Con ordinanza 16 maggio 2019 questa corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente per la riscossione, già parte nei gradi di merito; incombente tempestivamente espletato dal ricorrente nei confronti sia di AER (5 giugno 2019) sia di Esattorie srl unip. (20 giugno 2019), entrambe non costituitesi.
1.3 L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione ex articolo 330 cod.proc.civ. è infondata, dovendosi fare applicazione di quanto stabilito da Cass.SSUU n. 14916/16, secondo cui: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tune”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..”.
Nel caso di specie il contribuente, dopo aver erroneamente notificato il ricorso presso la sede del consorzio (2 aprile 2015), ha poi spontaneamente provveduto a sanare tale vizio mediante la nuova notificazione presso il difensore domiciliatario; quest’ultima notificazione è avvenuta (25 maggio 2015) nel rispetto del termine ‘lungo’ annuale di impugnazione ex articolo 327 cod.proc.civ. (qui applicabile nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge 69/09, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado prima del 4 luglio 2009).
2.1 Con il primo motivo di ricorso il M. lamenta – ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del decreto MEF 10 novembre 2002 ed ordinanze PCM n. 3282/03; n. 3354/04; n. 3496 e 3559/06. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente escluso la sospensione dei termini di versamento dei tributi in conseguenza della mancata impugnazione delle cartelle, nonostante che tale impugnazione risultasse del tutto ‘superflua e dispendiosa’ proprio per il sopravvenire del regime di sospensione; la cui inosservanza determinava la nullità delle intimazioni opposte.
2.2 II motivo è infondato.
Gli atti di intimazione in oggetto sono stati pacificamente preceduti dalla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, avvenuta nel periodo dì sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria, così come disposto – per i residenti nei comuni molisani rientranti nel cratere sismico colpito dall’evento tellurico dell’ottobre 2002 – dall’articolo 4 d.l. 245/02 conv.in I. 286/02 e dal decreto MEF 14 novembre 2002 (termine di sospensione successivamente prorogato per effetto delle citate ordinanze PCM).
Come correttamente osservato dal giudice di appello, era onere del contribuente proporre tempestiva opposizione alle cartelle così notificate, deducendo con tale mezzo i presupposti, in fatto ed in diritto, del disconosciuto diritto alla sospensione.
A fronte della enunciazione della pretesa impositiva e, al contempo, della volontà dell’ente impositore di senz’altro procedere alla sua riscossione, doveva dunque il M. impugnare le cartelle ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92; senza che gli effetti di tale mancata impugnazione – vale a dire, la definitività delle cartelle stesse e la preclusione alla deduzione, con l’impugnazione delle successive intimazioni, di eventuali vizi di merito e legittimità ad esse soltanto riconducibili – possano venir meno, come il contribuente vorrebbe, in ragione di circostanze prive di giuridica rilevanza, quali l’asserita ‘superfluità’ ovvero ‘dispendiosità’ dell’impugnativa prevista dalla legge a tutela del contribuente.
La sussistenza in concreto dei presupposti della sospensione legale, pur sempre assoggettata a verifica giudiziale, non poteva pertanto farsi valere per la prima volta nella presente sede, caratterizzata dalla impugnazione di atti puramente consequenziali alle cartelle.
3.1 Con il secondo motivo di ricorso il M. lamenta ‘omessa motivazione’ e comunque violazione dell’articolo 6, co.4 bis e 4 ter d.l. 185/2008. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale dato conto della sua eccezione subordinata, in base alla quale la somma portata dalle intimazioni opposte doveva comunque essere abbattuta del 60% del dovuto, per effetto della norma in questione, intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima della sentenza di appello. Diversamente opinando, si sarebbe determinato l’indebito arricchimento del Consorzio, a favore del quale la Regione Molise aveva già erogato la quota stralciata (60 %) dal debito dei contribuenti (Delib.GR 782/2011).
3.2 II motivo è fondato.
Va infatti considerato che la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata sull’istanza (proposta dal contribuente nell’atto di costituzione e controdeduzioni in appello) di applicazione nella specie del sopravvenuto regime agevolativo emergenziale di abbattimento del 60% e rientro rateizzato dei debiti tributari concernenti le annualità di riferimento.
In base all’art.6, co. 4 bis, d.l. 185/08 conv. in l. 2/09: “Le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi’ per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003”.
Il richiamato art. 3, 2^ co., d.l. 162/08 conv.in l. 201/08, dispone a sua volta che: “(…) i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.”
Si tratta di regime (insuscettibile, ratione temporis, di essere dedotto mediante impugnazione delle cartelle) che dovrà essere applicato, con determinazione del minor dovuto rispetto alle intimazioni opposte, dal giudice di merito al quale la causa andrà rinviata.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
– accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo;
– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione.
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