CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11225

Tributi – Imposta di registro – Riscossione – Agevolazioni tributarie – Prima casa

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell’imposta di registro in revoca dell’agevolazione prima casa chiesta dal contribuente ed esclusivamente riconosciuta alla di lui moglie nella misura del 50% in quanto solo quest’ultima aveva ottemperato all’obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l’immobile acquistato in regime di comunione legale e destinato a residenza familiare;

2. Il ricorso era accolto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’amministrazione resiste con controricorso;

3. Le parti non hanno depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Dei due motivi di ricorso assume carattere decisivo ed assorbente il primo con il quale il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, che sia stata legittimamente esclusa nel caso di specie la rilevanza della destinazione a residenza familiare dell’immobile acquistato in regime di comunione legale;

5. Il ricorso è fondato. Costituisce infatti costante orientamento di questa Corte il principio secondo cui: «In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 118 del 1985, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso» (Cass. n. 16604 del 2018; Cass. n. 16335 del 2013)»;

6. Deve essere pertanto accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. La parte resistente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.800,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Condanna la parte resistente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.