CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11226

Tributi – Classamento immobili e attribuzione rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA” – Motivazione degli avvisi – Rinvio ai dati indicati nella dicharazione Docfa – Legittimità

Rilevato che

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 25 maggio 2015 n. 4970/01/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti di S.C., S.C., S.S. e F.C. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 12 giugno 2013 n. 399/7/2013. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure con riguardo alla carenza motivazionale dei predetti classamenti. S.C., S.C. e S.S. si sono costituiti con controricorso. F.C. non si è costituita nel presente procedimento, nonostante la rituale notifica del ricorso per cassazione.

Considerato che

Con il primo motivo, si deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, consistente nella preesistenza di un giudicato favorevole all’Agenzia delle Entrate in ordine ad uno degli immobili riclassificati, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ, per non aver tenuto conto dell’attribuzione a quest’ultimo della categoria A/2 e della classe 7^.

Con il secondo motivo, si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito nella Legge 24 marzo 1993 n. 75, dell’art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, dell’art. 1, comma 335 e 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell’art. 3, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto immotivata la rettifica della rendita catastale da parte dell’amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni “DOCFA” del contribuente.

Ritenuto che

1. Va invertito l’ordine di prospettazione dei motivi di ricorso per ragioni di pregiudizialità logica.

2. Il secondo motivo è fondato, conseguendone l’assorbimento del primo motivo.

In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui <<in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in L. n. 75/1993 e dal d.m. n. 701/1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso>> (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006).

La fattispecie è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati contestati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’estensione ed all’effettiva consistenza dell’immobile, ma soltanto la rendita catastale dell’immobile è stata rettificata in relazione alla diversa valutazione economica del bene dall’atto impugnato, senza modificare per il resto la dichiarazione “DOCFA” del contribuente. Dunque, il giudice di appello non ha tenuto conto della notevole semplificazione per l’amministrazione finanziaria dell’onere di motivare la rettifica del classamento all’esito di procedura “DOCFA”. Per cui, sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo il ricorso è fondato.

3. La sentenza impugnata non si è attenuta al superiore principio, per cui essa deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.