CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16539 – In tema di imposta di registro, l’art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell’enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell’atto cui si fa riferimento