CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21816
Professionista – Avvocato – Iscrizione d’ufficio alla Gestione separata – Debito contributivo – Termine di prescrizione – Decorrenza
Rilevato che
1. la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda volta ad accertare l’illegittimità dell’ iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di cui alla L. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’anno 2006, dell’avv. B.R., libera professionista iscritta all’Albo degli avvocati ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente;
2. avverso tale pronuncia, la professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di censura;
3. è rimasto intimato l’INPS;
4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
5. parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
6. con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 2, nr. 4 cod.proc.civ. per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di prescrizione;
7. parte ricorrente deduce la sussistenza di una contraddizione insanabile nell’iter argomentativo della impugnata sentenza, perché la Corte territoriale avrebbe, da un lato, affermato che il dies a quo della prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il relativo versamento e poi, in contraddizione, fissato lo stesso, in concreto, al momento della dichiarazione dei redditi;
8. con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 2941 nr. 8 cod. civ., per l’erronea applicazione della disciplina in materia di prescrizione, nonché dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 115 cod.proc.civ., in difetto di prova della intenzionalità specifica di occultare il debito, non desumibile dal mero dato costituito dall’omessa compilazione del quadro «RR» della dichiarazione dei redditi;
9. con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta l’inesistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria e/o d’ufficio alla gestione separata INPS, con riferimento, in particolare, al presupposto dell’abitualità; si assume la violazione dell’art. 44, comma 2, sesto periodo, del D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2004 nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 115 cod.proc.civ.;
10. la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la professionista obbligata al versamento dei contributi in relazione all’intero reddito prodotto e non solo in relazione a quello eccedente la soglia di esenzione di euro 5.000,00;
11. con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2, commi 25 e 26, 3, comma 12, della legge nr. 335 del 1995, 18, commi 11 e 12, del D.L. nr. 98 del 2011, del D.Lgs. nr. 509 del 1994 e del D.Lgs. nr. 103 del 1996, per avere la Corte di appello, a monte, ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all’albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti;
12. i motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati;
13. essi pongono una serie di questioni già affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede;
14. in primo luogo, va data continuità al principio di diritto secondo cui «Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione- l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. 32167 del 2018; Cass. nr. 3799 del 2019);
15. si è, poi, precisato che la produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 (come nella specie) costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la Gestione Separata, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);
16. in ordine, invece, al dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo, la Corte ha precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
17. si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione […]» (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.);
18. infine, in tema di «sospensione», ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, si è chiarito che «non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» (Cass. nr. 37529 del 2021);
19. sulla base degli espressi principi va esaminata la fattispecie concreta;
20. la Corte di appello ha correttamente affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) della ricorrente che ha versato, in relazione all’anno 2006, alla Cassa Forense solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione;
21. la sentenza impugnata, in ordine alla prescrizione, non è incorsa nella denunciata, insanabile contraddizione motivazionale. Ha, piuttosto, ritenuto che, fissato, in via astratta, il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi alla scadenza del termine per il relativo versamento, nel concreto, detto termine fosse rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., fino al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi;
22. la questione, pure prospettata dalla parte ricorrente, di una non corretta applicazione delle regole di sospensione della prescrizione è, nella fattispecie, non decisiva in considerazione delle circostanze di fatto accertate nella sentenza impugnata e pacifiche in causa;
23. risulta che la richiesta di pagamento dell’INPS è pervenuta alla professionista il 21 giugno 2012 e, dunque, tempestivamente nel quinquennio, come osservato dalla Corte di appello, sia pure in base al diverso rilievo che, il D.P.C.M. del 14 giugno 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2007, nr. 154, aveva differito al 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2006, per tutti i «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore»;
24. la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del secondo motivo di ricorso e l’individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004) con «il limite della non necessità di accertamenti di fatto» (così, di recente, Cass. nr. 21404 del 2021; Cass. nr. 24260 del 2020; nello stesso senso già Cass. nr. 9993 del 2016 e Cass. nr. 4238 del 2011). Nel caso di specie, come si è detto, i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata e sono confermati dalle deduzioni della ricorrente;
25. ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell’ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 14.6.2007, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del 1997);
26. in definitiva, sulla base delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso va integralmente respinto;
27. non si provvede in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS;
28. sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ove dovuto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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