CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21841
Lavoro – Omessi contributi e premi assicurativi – Accertamento ispettivo – Efficacia riflessa del giudicato – Inopponibilità ai terzi – Omesso esame di elementi istruttori – Irrilevanza
Rilevato che
1. con sentenza n.1481 del 2016, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, svolta dall’attuale ricorrente, per omessi contributi e premi assicurativi in riferimento ad un dipendente, riscontrati con accertamento ispettivo;
2. a tanto la Corte di merito perveniva tenuto conto delle dichiarazioni di altro lavoratore, raccolte in sede di accertamento ispettivo e confrontate con il testimoniale acquisito alla causa, valorizzando l’immediatezza e spontaneità delle dichiarazioni raccolte dall’ispettore accertatore e ritenuta irrilevante la richiamata decisione della commissione tributaria al fine di contrastare la pretesa;
3. avverso tale sentenza la s.r.l. E. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INAIL, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
Considerato che
4. con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ., anche in relazione agli artt. 13 d.lgs. n. 124 del 2004 come modificato dall’art. 33 legge n. 183 del 2010, il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia tenuto in considerazione la sentenza del tribunale di Avellino, passata in giudicato, con la quale si stabiliva che nulla era dovuto all’INPS per l’omissione contributiva relativa al medesimo lavoratore, in relazione al verbale di accertamento della Direzione territoriale del lavoro; assume, pertanto, la validità del giudicato, sull’insussistenza dell’obbligo contributivo, anche nei confronti dell’INAIL;
5. con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 115, co.1, 116 co. 1 cod.proc.civ., 2729 cod.civ.e omesso esame di un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza per non avere la Corte di merito posto a fondamento della decisione le prove offerte, con riferimento alla conciliazione sindacale, del 28 novembre 2011, intervenuta fra la società e il lavoratore, unitamente alla predetta sentenza del tribunale di Avellino e alla sentenza penale intervenuta per omissioni contributive nei confronti dell’INPS;
6. con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e nullità della sentenza, per avere la Corte di merito omesso di pronunziare sulla transazione intervenuta fra la società e il lavoratore nonostante fosse stata richiamata negli scritti difensivi;
7. il ricorso è da rigettare;
8. il giudizio evocato in riferimento all’omissione contributiva si è svolto in contraddittorio solo con l’INPS, e non anche con l’INAIL, e tanto esclude la portata riflessa del giudicato asseritamente intervenuto, per il medesimo verbale ispettivo e, in riferimento al medesimo lavoratore, e il primo motivo è, dunque, infondato perché incentrato sull’asserito valore di giudicato di una decisione non opponibile a parti rimaste estranee a quel giudizio;
9. nessuna violazione del giudicato è, al riguardo, configurabile e l’efficacia riflessa del giudicato – intesa come affermazione oggettiva di verità – non può operare nei confronti di terzi estranei al processo quando essi siano titolari di un diritto autonomo, che attinge cioè la sua causa da un diverso rapporto giuridico, quale deve ritenersi il rapporto contributivo che !a società ricorrente intrattiene con ciascun ente previdenziale (fra tante, Cass. 12 marzo 2018, n. 5949 e i precedenti ivi richiamati);
10. per converso, solo il giudicato formatosi, in contraddittorio con entrambi gli istituti previdenziali, sulla soluzione della questione di fatto e di diritto in ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni, premessa logica indispensabile per l’esercizio delle azioni di recupero delle obbligazioni contributive svolte dagli enti previdenziali, all’esito del medesimo verbale di accertamento avrebbe precluso li riesame dello stesso punto di diritto, accertato e risolto. anche nell’ipotesi in cui il giudizio successivamente intrapreso (di opposizione a cartella di pagamento) avesse avuto finalità diverse da quelle costituenti scopo e petitum del primo (di mero accertamento negativo) (v., fra le altre, Cass.. Sez.Un., 16 giugno 2006, n. 13916 e successive conformi; da ultimo, Cass. n. 20395 del 2021);
11. il secondo motivo si risolve nella richiesta di un riesame del merito e censura, invero, il convincimento del giudice formatosi sulle prove svolte anziché valorizzare le sentenze prodotte e la conciliazione sindacale, intervenuta fra datore di lavoro e lavoratore, alla quale avrebbe dovuto attribuire, ad avviso della parte ricorrente, valore confessorio in riferimento agli elementi sufficienti per disconoscere il rapporto subordinato ed ancora, richiede un apprezzamento nel merito in questa sede di legittimità, evocando la valorizzazione di detta conciliazione, nella sentenza della commissione tributaria intervenuta sull’omissione tributaria relativa al medesimo lavoratore;
12. la censura non incrina, pertanto, la sentenza gravata che ha ritenuto irrilevante il precedente attinente all’imposizione tributaria giacché non spiega alcuna efficacia nel diverso giudizio sull’obbligazione pubblicistica nei confronti dell’INAIL;
13. in un’inammissibile richiesta di riesame si risolve anche la pretesa di valorizzare, con valore confessorio, l’intervenuta conciliazione, profilo peraltro comunque attinente a vicende intercorse tra datore di lavoro e lavoratore ed estraneo all’obbligatorietà delle obbligazioni contributive e per premi nei confronti degli istituti previdenziali;
14. del pari in un’inammissibile richiesta di riesame delle circostanze fattuali si fonda la pretesa valorizzazione del giudizio penale definito con declaratoria di insussistenza del fatto, in ordine all’omesso pagamento di ritenute di acconto su contributi, disconoscendo la ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa unitamente alla sentenza penale che aveva riconosciuto che il fatto non sussiste in ordine all’omesso pagamento di ritenute di acconto su contributi. disconoscendo la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, e tanto vale anche per l’evocata sentenza della Commissione tributaria provinciale intervenuta su identico rapporto;
15. va rilevata, inoltre, l’inadeguata devoluzione dell’omesso esame “di un punto decisivo” alla stregua del paradigma non più spendibile, ratione temporis, del vecchio vizio di motivazione;
16. il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 cod.proc.civ. ha introdotto nell’ordinamento il vizio specifico di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
17. l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;
18. la parte ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), cod.proc.civ. deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso;
19. infine, anche l’ultimo motivo, dedotto in via subordinata, è inammissibile giacché il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all’eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento del giudice;
20. le spese vengono regolate come da dispositivo;
21. ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17801 - Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13217 depositata il 27 aprile 2022 - Incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all’art. 57, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, se deduce per la prima volta in appello le eccezioni in senso tecnico, ossia…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27921 depositata il 23 settembre 2022 - Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19114 del 14 giugno 2022 - Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25799 - Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28288 - Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…