CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11485
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Notificazione alla parte contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado – Nullità – Conseguenze – Rinnovazione – Ammissibilità – Limiti
Ritenuto che
La società M.P. s.r.I., ora M.B. s.r.I., impugnava l’intimazione di pagamento n. 2008/008492, notificata da Equitalia E.Tr., assumendo il difetto di motivazione dell’atto impugnato e della cartella di pagamento presupposta. La CTP di Brindisi accoglieva il ricorso della società contribuente in ragione della omessa notifica della cartella di pagamento presupposta. Equitalia
E.Tr. appellava la sentenza, deducendo che la cartella di pagamento sottesa all’avviso di intimazione impugnata era stata regolarmente notificata alla società M.P. s.r.l. presso la sua sede legale.
La CTR della Puglia rigettava l’impugnazione sulla base del rilievo che la cartella di pagamento non era stata mai notificata alla società contribuente, atteso che la relata di notifica risultava priva degli elementi essenziali richiesti dall’art. 148 c.p.c., non riportando l’indicazione del nome e del cognome del soggetto a cui si presumeva essere stata effettuata la consegna. Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi, illustrati con memorie. La parte intimata non ha svolto difese. Con memoria depositata in data 1.2.2018, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso con le conseguenze previste di legge.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 145, 148 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Parte ricorrente deduce che la cartella di pagamento presupposta è stata regolarmente notificata in data 30.6.2017, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, alla società M.P. s.r.I., presso la sede legale di quest’ultima, in Brindisi alla via E.F., come risulta dall’avviso di ricevimento prodotto. Si argomenta che, nella specie, la cartella di pagamento risulta consegnata a persona fisica autorizzata dalla stessa società alla ricezione degli atti, essendosi qualificata all’agente notificatore come “impiegato addetto alla casa, ufficio o azienda”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello con cui Equitalia E.t.r avrebbe denunciato il vizio di omessa pronuncia di inammissibilità del ricorso per decadenza ex artt. 21 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
3. Va preliminarmente esaminata la questione della omessa notifica del ricorso per cassazione, atteso che con memoria ex art. 378 c.p.c. Equitalia Sud S.p.A. ha comunicato che la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata con esito positivo presso il difensore costituito in primo grado (dott. G.P.Z.), in quanto la società è rimasta contumace nel secondo grado di giudizio innanzi alla CTR, ma è stata tentata con esito negativo, anche nella sede legale di Roma, in data 14.12.2012, alla via C.R.. Conclude per l’obiettiva irreperibilità della società contribuente, che ha determinato l’impossibilità di eseguire la notifica del ricorso per cassazione.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Parte ricorrente ha dedotto di avere notificato il ricorso per cassazione presso il procuratore della controparte costituito in primo grado (in data 15.12.2012), in quanto la società è rimasta contumace nel secondo grado di giudizio innanzi alla CTR della Puglia, ma riferisce che la notifica, in data 14.12.2012, presso la sede legale della società, in Roma, non ha avuto esito positivo, per irreperibilità del destinatario.
4.2. Va premesso che, quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita. Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte (Cass. n. 16952 del 2006; Cass. n. 6947 del 1995; Cass. n. 4780 del 1989).
Nella specie, la società contribuente non si è costituita e la rinnovazione della notifica nella residenza o nel domicilio della parte non è andata a buon fine.
Questa Corte ha, però, precisato che:
“In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (v. Cass. n. 25329 del 2015; Cass. n. 14594 del 2016; Cass. n. 19056 del 2017).
Parte ricorrente non ha dato prova di avere riattivato il processo notificatorio con immediatezza, una volta appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale della società contribuente e senza superare il limite temporale di cui sopra.
5. Da siffatti rilievi consegue l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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