CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11504
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Residenza
Esposizione dei fatti di causa
1. F.A. impugnava la cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord S.p.A. sostenendo la mancata notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni che costituivano gli atti prodromici. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Lombardia sul rilievo che gli atti prodromici all’emissione della cartella impugnata non risultavano ritualmente notificati in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza nel comune di Monteporzio Catone in data 11 ottobre 2010 mentre l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione delle sanzioni erano stati notificati il 3 dicembre 2010 presso il precedente indirizzo di via S.T. in Roma.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Equitalia Nord S.p.A. non si è costituita in giudizio.
3. Con l’unico motivo l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 58 e 60 del d.p.r. 600/73. Sostiene che, avendo il contribuente trasferito la propria residenza in un altro Comune, la variazione del domicilio fiscale avrebbe avuto effetto decorsi 60 giorni dal trasferimento, a norma dell’articolo 58 d.p.r. 600/73, di talché la notifica che era stata effettuata a norma dell’articolo 60, lettera e, del d.p.r. 600/73 era rituale.
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 53 e 57 del decreto legislativo 546/1992. Sostiene che nel giudizio di appello l’agenzia delle entrate aveva introdotto inammissibilmente una domanda nuova poiché solo in tale giudizio aveva affermato la legittimità della notifica richiamando l’articolo 58 del d.p.r. 600/73.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente per non aver l’agenzia delle entrate trascritto nel ricorso il contenuto della cartella impugnata è infondata. Invero il ricorso verte sulla corretta applicazione degli artt. 58 e 60 d.p.r. 600/73 ed i fatti sono stati esposti in modo da rendere chiaramente intellegibili le ragioni della censura ed i punti della sentenza oggetto di doglianza, per il che appare assolto l’onere della specificità.
2. Il motivo di ricorso principale è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (Cass. n. 25272 del 28/11/2014; Cass. n. 1206 deI 20 gennaio 2011). Ciò posto, considerato che l’art. 58 d.p.r. 600/73 prevede che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (comma 2) e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5), la notifica degli atti prodromici, nel caso di specie, è stata legittimamente effettuata, in mancanza di comunicazione della variazione da parte del contribuente, presso l’indirizzo pregresso di via S.T. numero (…) a Roma, posto che dalla sentenza impugnata si evince che la notifica ha auto luogo il 3.12.2000 ( sul punto il contribuente non ha svolto ricorso incidentale ) e che il trasferimento di residenza nel Comune di Monte Porzio Catone ha avuto luogo in data 11.10.2010.
3. Il motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato in quanto non costituisce domanda nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta nel giudizio di appello, la prospettazione di una qualificazione giuridica della fattispecie diversa, in quanto disciplinata da norme in precedenza non invocate, ove la ricostruzione si fondi sui medesimi fatti.
4. Il ricorso principale va, dunque, accolto, il ricorso incidentale va rigettato. L’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.
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