CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2020, n. 8732
Tributi – Accertamento catastale – Revisione classamento – Terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima – Utilizzo per attività libero-imprenditoriale – Classificazione in D/8
1. La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Territorio di Napoli rettificava in D/8 la categoria catastale di un immobile – destinato ad uso deposito di cereali e sfarinati di origine extracomunitaria facente parte di un complesso asservito al traffico marittimo nel Porto di Napoli in concessione demaniale alla società contribuente – che nella denuncia DOCFA era stato ritenuto corretto collocare in E/1, dovendosi l’immobile considerare privo di autonoma redditualità in quanto finalizzato all’attività strettamente collaterale a quella portuale;
2. Il ricorso era accolto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe che riteneva legittima la classificazione in D/8 (e non in E/1) per esercitare la società contribuente un’attività di stoccaggio di cereali e sfarinati di carattere commerciale e del tutto diversa ed autonoma dalla prestazione dei servizi portuali strumentali all’attività di trasporto. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso;
3. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Con i due motivi di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata sia sotto il profilo della violazione di legge (in particolare l’art. 2, commi 40, 41, 42, d.l. n. 262 del 2006), sia sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, affermando che l’immobile in questione, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, non avesse alcuna autonomia funzionale rispetto al complesso asservito al traffico marittimo nel porto di Napoli e dovesse, quindi, essere classificato nella categoria E/1;
5. La censura – che sembra inammissibilmente caratterizzata dalla volontà della parte di voler far prevalere la propria ricostruzione esegetica da quella argomenta dal giudicata sulla base del proprio accertamento di fatto – non è fondata in quanto smentita dal costante orientamento di questa Corte secondo cui «l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. (Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggetti all’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992)» (Cass. n. 23067 del 2019; v. anche Cass. n. 10674 del 2019: «in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. dalla I. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)»);
6. Peraltro, come recentemente affermato da questa Corte (Cass. n. 599 del 2020), «si deve escludere, per il carattere innovativo che deve essere ad esse riconosciuto, l’applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui ai commi 578 e 579 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 che riconoscono a decorrere dal 1° gennaio 2020 la possibilità di ottenere, a seguito di specifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in area portuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali di cui all’art. 16 della legge n. 84 del 1994»;
7. Pertanto il ricorso deve essere respinto. La società contribuente va condannata alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, compensate quelle della fase di merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte p della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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