CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 maggio 2022, n.14965
Operai agricoli e florovivaisti – Omissioni contributive – Opposizione a cartella esattoriale – Recupero sgravi contributivi indebitamente fruiti – Contestazione ispettiva – Regolarizzazione successiva
Rilevato e considerato che
1. la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive e recupero sgravi contributivi indebitamente fruiti, per gli anni 2001-2003, in riferimento a lavoratori agricoli;
2. La Corte territoriale, ritenute infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione, rimarcava che la sottoscrizione del verbale di recepimento dell’accordo provinciale di riallineamento da parte delle organizzazioni sindacali assurgeva ad elemento costitutivo per fruire del beneficio contributivo e, nella specie, a nulla rilevava la pretesa regolarizzazione successiva non essendo conforme al modello legale che gli accordi aziendali di recepimento fossero intervenuti dopo la contestazione ispettiva; in ogni caso, non prodotto in giudizio il programma di riallineamento salariale di cui all’accordo di rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania 21.2.2001, cui in tesi avrebbe prestato adesione, la riassunzione di operai qualificati di IV livello occupati nell’anno precedente con l’inferiore qualifica e trattamento retributivo di operai comuni di V livello costituiva violazione della disposizione agevolatrice che condizionava il beneficio al progressivo incremento anno per anno della retribuzione in graduale riallineamento ai trattamenti economici previsti dai contratti collettivi;
3. avverso tale sentenza ricorre la s.n.c. L.R. di C.B. & C., con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
4. in prossimità dell’Adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e/o l’estinzione del giudizio, per avere aderito alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), con integrale versamento del debito rateizzato, come da allegata documentazione attestante l’intervenuto pagamento di tutte le rate;
5. deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 24083 del 2018);
6. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.proc.civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;
7. in entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, come nella specie, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019);
8. non si provvede alla regolazione delle spese perché la definizione agevolata assorbe anche il costo del processo pendente (fra tante, Cass. nn. 6298 del 2020 e 28366 del 2021);
9. non sussistono i presupposti per versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
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