CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6998
Tributi – Imposta di registro – Agevolazioni fiscali – Accertamento – Imposta per lo Stato e gli enti assimilabili
Atteso che
R.F.I. gestisce la rete ferroviaria italiana. In tale veste ha proceduto all’esproprio di alcuni terreni su cui realizzare opere di supporto alla detta rete ferroviaria, ed ha corrisposto l’imposta di registro nella misura agevolata del 3%, ritenendo applicarsi l’art. 57 comma 8 del DPR 131 del 1986, il quale, agevola l’imposta per lo Stato e gli enti assimilabili, (art. 24 della legge 2310 del 1985), e secondo R.F.I., lei sarebbe, per l’appunto, assimilabile allo Stato.
Agenzia delle Entrate ha invece negato che potesse spettare ad R.F.I. lo stesso trattamento di favore che è riconosciuto allo Stato, contestandone l’assimilazione a quest’ultimo, anche in ragione della natura privata della società ricorrente.
Questa tesi è stata accolta dai giudici di merito.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione R.F.I., con tre motivi.
Con il primo denuncia omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato.
R.F.I., con l’appello, avrebbe fatto presente che la questione della sua equiparazione allo Stato era stata decisa con sentenze definitive da diverse commissioni tributarie, ed aveva dunque eccepito che l’esame di tale questione era ormai preclusa.
Con il secondo motivo, in subordine al primo, ove si ritenesse, al contrario, esistente una pronuncia su quella eccezione, eccepisce violazione dell’art. 2909 c.c., per mancata applicazione del giudicato.
Con l’ultimo motivo denuncia violazione di legge nella misura in cui i giudici di secondo grado non hanno correttamente inteso la norma che, ai fini che ci occupa, equipara R.F.I. allo Stato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, ed ha contestato la tesi della ricorrente ritenendo peraltro estranee al rapporto di cui si controverte le decisioni citate come giudicato esterno.
Considerato che
Il primo motivo è fondato, ed assorbe gli altri.
R.F.I., con l’atto di appello, aveva eccepito il giudicato esterno, e tale eccezione è riportata nel ricorso per Cassazione.
Aveva in particolare eccepito che in cause rese tra le stesse parti era stata riconosciuta l’equiparazione di REI allo Stato.
In effetti la decisione di secondo grado non prende in esame questa eccezione.
La stessa sentenza richiama la regola giurisprudenziale secondo cui il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, e che, ove tali argomenti, seppure non esaminati, risultano incompatibili con la soluzione adottata, essi si intendono implicitamente rigettati (Cass. n. 407 del 2006).
Questa regola però non può essere invocata a giustificare una omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato esterno, in quanto riguarda argomenti e non eccezioni, ossia esime il giudice dal prendere in considerazioni ogni singola tesi difensiva, ma non lo esime dal decidere sulle domande ed eccezioni di parte.
La norma invocata (art. 132 c.p.c.) consente una motivazione semplificata e succinta che significa risposta anche implicita alle tesi difensive, ma pur sempre nell’ambito di domande ed eccezioni prese in considerazione, rispetto alle quali può argomentarsi succintamente, ma pur sempre argomentarsi.
Né può ritenersi che la decisione impugnata ha comunque deciso l’eccezione di giudicato esterno, rigettandola implicitamente, nella misura in cui rigetta nel merito la questione della equiparazione di R.F.I. allo Stato. Invero, il rigetto nel merito della questione principale, non può essere inteso come implicito rigetto della eccezione di giudicato esterno.
Il giudicato in realtà era invocato (altra questione essendo la sua rilevanza) in quanto verteva su un aspetto, la natura soggettiva di R.F.I. rispetto all’imposta, permanente e non già mutevole a seconda dell’anno di imposta o dell’atto su cui quest’ultima è da calcolarsi (Cass. sez. Un 13916 del 2006; Cass. n. 24433 del 2013). Ed in tali termini l’eccezione era rilevante.
Né può invocarsi, come fa Agenzia delle Entrate, la circostanza che quei giudicati si sono formati sulla impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, mentre qui invece la controversia nasce dalla impugnazione dell’avviso di accertamento, posto che il giudicato viene invocato come formatosi su una questione identica in entrambe le cause, ossia sulla equiparazione di R.F.I. allo Stato. Il ricorso va accolto, la decisione cassata con rinvio alla corte di merito, affinché tenga in conto l’eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.