CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6821
Tributi – Accertamento catastale – Accatastamento immobili autostradali – Contenzioso tributario – Litisconsorzio necessario nei confronti dello Stato – Esclusione
Ritenuto che
La C.T.R. di NAPOLI con sentenza 783/50/16 rigettava l’appello proposto da A.M. S.p.A. (società concessionaria dell’A.N.A.S. – ora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – per la costruzione e la gestione del servizio autostradale a pedaggio e dei connessi servizi di mobilità relativi all’Autostrada A3 Napoli-Pompei- Salerno), avverso la sentenza della CTP di NAPOLI 25704/06/14.
La ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale n. NA0559664/2012, con riferimento all’atto di Concessione all’accatastamento di alcuni fabbricati adibiti ad uso esclusivo della “stazione autostradale di Torre Annunziata” (ubicati lungo l’autostrada A3 e ricadenti nel Comune di Torre Annunziata) identificati nel loro insieme al Foglio 4, particella 380, sub 1, per i quali aveva presentato il modello Doc.fa per la dichiarazione di nuova costruzione presso l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli. Trattandosi di fabbricati funzionalmente connessi, incorporati e destinati in via esclusiva alla rete ed all’esercizio autostradale, la Società aveva indicato la categoria di classamento E, “immobili a destinazione particolare”.
L’Agenzia, invece, aveva notificato il suddetto avviso di accertamento catastale con il quale era stata suddivisa l’intera unità immobiliare, con conseguente creazione dei subalterni 2, 3 e 4; nel dettaglio per il fabbricato indicato al subalterno 2, era stato confermato il classamento nella categoria catastale E/9 (fabbricati destinati a pensiline caselli esazione”); per il fabbricato di cui al subalterno 3, era stata accertata e attribuita la categoria catastale D/8 (fabbricati destinati a “uffici di stazione, manutenzione e tettoia posti auto”) e per al fabbricato di cui al subalterno 4, era stata accertata e attribuita la categoria catastale C/2 (fabbricati destinati a “locali manutenzione e impianti”).
La Società aveva impugnato detto avviso eccependo il corretto classamento, nella categoria catastale E, dì tutte le predette unità immobiliari, in ragione della loro natura demaniale e della loro destinazione d’uso di pubblico interesse. Il ricorso era stato accolto dalla CTP di Napoli.
Con il proposto appello l’Agenzia delle Entrate eccepiva, in via preliminare, la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del Demanio dello Stato e, nel merito, insisteva nella propria rettifica del classamento.
La CTR accoglieva il gravame, limitatamente al motivo preliminare relativo al vizio del contraddittorio e disponeva la rimessione della causa al Giudice di primo grado “per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, proprietario del bene”. Secondo il Giudice di appello, infatti, “l’accatastamento ha, quale soggetto destinatario, il proprietario del bene che è lo Stato che, a norma dell’art. 823 co. 2 c.c. (“spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico”) è il soggetto a cui compete l’esercizio di ogni azione relativa al bene. Il concessionario avrebbe, rispetto al soggetto pubblico concedente, una concorrente legittimazione processuale come affermato da Cass. Sez. 2, n. 819/83, che ha assimilato il concessionario di un bene demaniale all’usufruttuario, ravvisando un litisconsorzio necessario con il proprietario ove ad agire sia l’usufruttuario o il concessionario (nella fattispecie esaminata, con azione per la difesa della servitù)”.
Avverso detta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte la A.M. S.p.A., eccependo:
1- Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 823, comma 2, cod. civ., in. relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., con esclusione nel caso in giudizio del litisconsorzio necessario con lo Stato.
2- Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrazione del contraddittorio in assenza dei presupposti di legge, con violazione degli artt. 10, 14 e 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ..
3- In subordine: nullità della sentenza impugnata per assoluta indeterminatezza e incertezza circa il soggetto (e la relativa articolazione amministrativa) nei cui confronti integrare il contraddittorio, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) e 5), cod. proc. civ. e dell’art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ..
L’intimata Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. La soc. ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. La censura è fondata. Come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15489/2010), in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari; tuttavia, nel caso in questione, il proprietario è lo Stato che ha dato in concessione un bene demaniale (nella specie un tratto autostradale) ad una società privata, la quale ha poi costruito alcuni immobili divenuti oggetto di classamento. La sentenza citata dalla CTR – in materia di servitù – è inconferente non potendosi assimilare l’usufruttario con il concessionario ai fini della chiamata in causa del proprietario-concedente; infatti, la servitù si riferisce al diritto di terzi sul bene e quindi, nel relativo giudizio, la posizione processuale del terzo si contrappone a quella del proprietario/usufruttuario (i quali pertanto debbono ex lege partecipare entrambi al giudizio).
Diversamente e correttamente va richiamata, invece, la sentenza Cass., Sez. Unite, n. 10890/2001 per la quale “l’art. 823, comma 2, cod. civ. attribuisce alla p.a. la facoltà di agire per la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dalla normativa civilistica. Il soggetto cui la p.a. conceda la costruzione e l’esercizio dei beni stessi subentra a detta p.a. nella titolarità di tale facoltà. In applicazione di tale principio, secondo una consolidata giurisprudenza, qualora la realizzazione e la gestione di un’autostrada vengano affidate in concessione, ai sensi degli artt. 16 e sg. L. n. 729 del 1961, ad una società privata, questa, per l’intera durata della concessione, e per ciò che attiene all’esercizio dell’opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti alla p.a. concedente, e acquisisce, quindi, la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela del bene demaniale“.
In ragione della corretta individuazione del soggetto passivo dell’imposta nel concessionario autostradale, qui ricorrente, conseguente al diverso classamento disposto a seguito della procedura Doc.fa da parte dell’Agenzia (che fa le veci dello Stato), la censura deve ritenersi fondata.
2. Sulla base di quanto già esposto e con particolare riferimento al secondo motivo, va evidenziato, altresì, che la sentenza impugnata è viziata anche con riferimento alla violazione dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, oltre che dei principi sul doppio grado di giudizio, violazioni che, traducendosi in un error in procedendo, determinano la nullità della medesima. Sul punto si rileva che, secondo il citato art. 14, “se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza” e che l’art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato”.
Come già rilevato, in relazione al primo motivo, la partecipazione dello Stato nel presente giudizio non comporterebbe alcun “risultato utile e pratico” per la risoluzione della controversia, in quanto il corretto classamento dell’immobile autostradale, oggetto della presente controversia, è questione di interesse del solo concessionario, riguardando esclusivamente la sua posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Territorio; ciò in quanto il soggetto concessionario, è – per tutta la durata della concessione – l’unico soggetto titolato alla tutela del bene demaniale “autostrada”.
I Giudici della CTR avrebbero dovuto, quindi, pronunciarsi sul merito della controversia senza ordinare l’integrazione del contraddittorio con lo “Stato”, da ritenersi, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 546 del 1992 privo di interesse alla procedura di accatastamento relativa agli immobili autostradali.
Da ciò, consegue la nullità della sentenza, viziata da error in procedendo per violazione degli artt. 10, 14, comma 2, e 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Il terzo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli in diversa composizione anche per le spese, per la decisione dell’appello nel contraddittorio delle parti già presenti.
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