CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6874
Tributi – Impresa edilizia – Accertamento maggiori ricavi – Vendita immobili – Confronto corrispettivi dichiarati, valori OMI, ammontare mutuo, prezzi per la medesima tipologia di immobili – Illegittimità. – Contenzioso tributario – Ricorso per cassazione – Omessa produzione avviso di ricevimento di notifica ricorso a mezzo raccomandata informativa – Inammissibilità ricorso
Rilevato che
– con sentenza n. 514/01/12 depositata n data 7 novembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di A.C.S. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 244/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società contribuente. avverso l’avviso di accertamento n. RE5030700158/2010 con il quale l’Ufficio aveva contestato a quest’ultima, esercente attività edilizia, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 41-bis del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, sanzioni e interessi, per l’anno 2006, in base al confronto tra i corrispettivi dichiarati delle vendite di immobili e il loro valore desunto dai dati forniti dall’Osservatorio Immobiliare Italiano (OMI), oltre che in base all’ammontare di un mutuo superiore rispetto al prezzo dichiarato e alla rilevazione di prezzi differenti per la medesima tipologia di immobili;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata la società contribuente;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto erroneamente inammissibile l’appello per non avere l’Ufficio formulato “concrete censure” in ordine alla motivazione della pronuncia di primo grado, ancorché quest’ultimo avesse contestato, punto per punto, la sentenza della CTP; in via subordinata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR – a fronte di specifici motivi di appello – affermato apoditticamente l’assenza di censure puntuali dell’Ufficio alla decisione di primo grado;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 come modificai dall’art. 24, commi 4, lettera f) e 5 della legge n. 88 del 2009, 2697 c.c. per avere la CTR respinto l’appello in quanto trattavasi di accertamento asseritanente basato sulle sole quotazioni OMI a fronte dei molteplici elementi indiziari posti dall’Ufficio a fondamento dello stesso (la stipulazione di un mutuo d importo superiore al corrispettivo di vendita, lo scostamento tra i valori dichiarati dai valori di mercato medi rilevati dall’OMI; l’esistenza di prezzi diversificati per la stessa tipologia di immobili; il comportamento antieconomico della società) nonché 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio qual era la sussistenza degli elementi fondanti l’accertamento analitico-induttivo dell’Ufficio;
– preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio della società contribuente;
– nella specie, a fronte della sentenza impugnata depositata il 7 novembre 2012, dalla relata di notifica del ricorso per cassazione si evince che il messo notificatore, in data 30 aprile 2013, aveva proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
– gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito;
– nella specie, parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica della c.d. raccomandata informativa, con conseguente inammissibilità del ricorso, come ritenuto costantemente da questa Corte con il principio di diritto secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cessazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c (Cass. SU n. 627/08; Cass. Sez. 6 – 2, Ord. n. 18361 del 12/07/2018);
– in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– non vi è necessità di provvedere sulle spese. del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;