CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6847
Tributi – IVA – Parziale tardivo versamento di imposta periodica – Sanzioni – Misura – Riduzione a un terzo – Termini
Rilevato che
O.V. Srl ometteva il tempestivo pagamento dell’importo Iva dovuto per il mese di giugno dell’anno 2007, pari ad € 78.971,00, che versava, parzialmente (per l’importo di € 33.970,88), in data 29 dicembre 2008, corrispondendo altresì le somme di € 3.397,07 per sanzioni e € 1.404,48 per interessi.
L’Agenzia delle entrate, pertanto, notificava alla contribuente cartella di pagamento con cui, oltre a chiedere la residua imposta, irrogava la sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 sull’intero originario debito Iva, oltre agli interessi dovuti.
La contribuente, nei 30 giorni dalla notifica della cartella, versava l’imposta residua e la sanzione nella misura di 1/3, oltre interessi e aggi di riscossione; per il residuo importo, pari a € 21.508,64, proponeva ricorso contestando la determinazione della sanzione irrogata con riguardo all’imposta pagata tardivamente in quanto versata il 29 dicembre 2008 nella misura ridotta del 10% e, quanto alla sanzione per l’importo non versato, per l’omessa notifica della comunicazione di irregolarità, da cui la mancata riduzione ad 1/3 della sanzione stessa.
Il ricorso era accolto dalla CTP di Milano, La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. Resiste O.V. Srl con controricorso.
Considerato che
1. Va preliminarmente dato atto che l’Ufficio ha prestato esplicita acquiescenza alla sentenza con riguardo alla sanzione – pari ad € 13.500,00 – irrogata per l’omesso versamento del residuo importo Iva, la quale, dunque, in parte qua, è passata in giudicato.
2. Con riguardo alla sanzione – pari a € 10.191,26 – per il tardivo versamento dell’imposta nella misura di € 33.970,88, quale parte dell’Iva periodica dovuta per il giugno 2007, effettuato solo in data 29 dicembre 2008, l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 e 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 per aver la CTR annullato la sanzione applicando, ai fini della fruizione del beneficio della riduzione ad 1/3 della sanzione, l’art. 10 ter cit., e, in specie, il maggior termine ivi previsto.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. L’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo ratione temporis applicabile, prevede «La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo». L’art. 10 bis, per quanto rileva, prevedeva «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
La norma invocata dal contribuente ed applicata dalla CTR, dunque, ha, in evidenza, natura penale in quanto diretta a punire il delitto di «Omesso versamento dell’Iva», mirando a consentire – in una ottica di extrema ratio dello strumento penale – il rientro al di sotto del limite quantitativo (che è anche elemento costitutivo del reato) di rilevanza.
È dunque una disciplina affatto estranea a quella della sanzione amministrativa per la medesima condotta, che, invece, è regolata dall’art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997, e, in quanto tale, risponde a condizioni e presupposti diversi.
Il comma 1, lett. b), dell’art. 13 cit., nella formulazione ratione temporis applicabile, prevedeva, infatti, che «1. La sanzione è ridotta […] b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;».
L’esigenza qui precipuamente tutelata è quella di assicurare una tempistica ragionevolmente celere alla ricezione del tributo dovuto, da soddisfare, in ogni caso, entro la stessa annualità dell’imposta.
3. La CTR, dunque, ha errato, applicando una norma estranea alla fattispecie in giudizio e non, invece, quella pertinente, sicché la sentenza va cassata.
Nella vicenda in esame, peraltro, non è controverso che il pagamento parziale è stato effettuato ben oltre i termini consentiti per fruire della riduzione di 1/3 della sanzione (versamento da operare entro il luglio 2007 – pagamento effettuato nel dicembre 2008), sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto, con riguardo alla sanzione irrogata per il tardivo versamento parziale, dell’originario ricorso della contribuente, ferma la deduzione delle somme già corrisposte.
Le spese delle fasi di merito vanno integralmente compensate atteso l’esito complessivo del giudizio, mentre quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione irrogata per il tardivo versamento parziale dell’imposta e, decidendo nel merito, rigetta, negli stessi limiti, l’originario ricorso della contribuente, ferma la deduzione delle somme già corrisposte.
Condanna O.V. Srl al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.
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