CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Notifica all’Avvocatura di Stato – Rappresentanza diretta dell’Agenzia delle Entrate nei giudizi di merito – Nullità della notifica – Rinnovazione
Rilevato che
con sentenza n. 136/64/12, depositata in data 25 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello proposto G.T. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore prò tempore, avverso la sentenza n. 133/05/2010 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dal suddetto contribuente avverso: 1) l’avviso di accertamento R0K01T301265/2009 relativo all’anno 2002 con cui l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, quale assunto esercente di una attività di impresa alberghiera presso la struttura detta “B.M.” sita in Marsciano (PG), un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva; 2) gli atti di contestazione n. R0KC0T300534/2009 e n. R0LC0T400631/2009 con i quali l’Ufficio aveva comminato sanzioni, rispettivamente in relazione agli anni 2002 e 2004, per omessa tenuta delle scritture contabili, dei registri previsti in materia di imposte dirette, omessa dichiarazione di inizio attività, mancata o irregolare tenuta dei registri obbligatori ai fini Iva (il primo atto di contestazione) e per omessa effettuazione e versamento delle ritenute sugli emolumenti corrisposti “in nero” a quattro lavoratori (il secondo atto di contestazione);
– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso l’avviso di accertamento n. R0K01T301265/2009 con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti di G.T., quale assunto gestore di attività imprenditoriale alberghiera, un maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 2002, e avverso gli atti di contestazione n. R0KC0T300534/2009 e n. R0LC0T400631/2009 con i quali l’Ufficio aveva comminato sanzioni, rispettivamente per gli anni 2002 e 2004, il contribuente aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla CTP di Brescia eccependo di non avere mai svolto attività di impresa, limitandosi alla sola attività di locazione degli immobili in questione, l’illegittimità del provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia di autorizzazione all’accesso nei locali nonché la necessaria applicazione, trattandosi di immobili di interesse storico- artistico, dell’art. 11 della legge n. 413/91; 2) aveva controdedotto l’Agenzia deducendo la legittimità del provvedimento autorizzativo all’accesso nei locali nonché la indubbia attività imprenditoriale alberghiera svolta dal contribuente; 3) la CTP di Brescia, previa riunione, con sentenza n. 133/05/2010, aveva rigettato i ricorsi; 4) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello il contribuente ribadendo le doglianze svolte nel ricorso introduttivo; 5) aveva controdedotto l’Agenzia chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
– la CTR ha osservato che: l) il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia autorizzativo all’accesso nei locali della struttura “B.M.”, oggetto di verifica fiscale, nei quali si trovava anche l’abitazione del contribuente, era stato assunto nel rispetto della specifica normativa in materia, in presenza di gravi indizi di violazione della normativa di cui al d. P.R. n. 633/72; 2) il giudice di primo grado aveva puntualmente evidenziato i riscontri probatori volti a dimostrare lo svolgimento da parte del contribuente di un’attività imprenditoriale alberghiera nella struttura “B.M.”; 3) la disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 413/91 era inapplicabile all’attività svolta nel complesso immobiliare “B.M.” in quanto detta norma concerneva i redditi fondiari e non i redditi di impresa contestati;
– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata l’Agenzia delle Entrate;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
– nella specie, la notifica del ricorso per cassazione effettuata il 21.3.2013, all’Agenzia delle entrate, presso l’Avvocatura dello stato – senza che risulti la rappresentanza della stessa ad opera dell’Avvocatura, nella fase di merito – è nulla né tantomeno sanata dalla costituzione dell’Ufficio rimasto intimato nel presente giudizio; ciò in base all’orientamento espresso da questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007);
– che, pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione;