CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7964

Tributi – Imposta di registro – Atto di compravendita di un immobile in favore di un G.E.I.E. – Applicazione dell’agevolazione ex art. 4 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 – Imposizione in misura fissa – Esclusione

Ritenuto che

Con rogito del notaio G.P. in data 4/10/2013 I. T. trasferiva ad H. & M. G. (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in Roma, Vai G.A., per il prezzo di euro 430.000,00.

Con avviso di liquidazione, notificato al notaio, l’Ufficio rideterminò l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, nella misura del 7%, 2% e 1% sul prezzo pattuito, disconoscendo l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 4 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (imposizione in misura fissa sugli atti stipulati dal Gruppo europeo di interesse economico), ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur.

I contraenti impugnarono l’atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe soggetta all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell’art. 4, comma primo, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, trattandosi di atto stipulato a favore di G..

L’adita CTP di Roma accolse il ricorso e la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, su appello dell’Agenzia delle Entrate, riformò la prima decisione, ritenendo, avuto riguardo alla dizione “atti propri”, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur, che “l’interpretazione più rigorosa fornita dall’Agenzia delle Entrate appare quella più condivisibile. In altri termini, è ragionevole ritenere che gli atti propri di una G.E.I.E. che possono beneficiare dell’agevolazione siano solo quelli endosocietari, anche perché la diversa interpretazione, pur motivatamente delineata dalla C.T.P., finirebbe per attrarre impropriamente una controparte persona fisica in uno speciale regime agevolativo ad altri soggetti riservato, producendo quindi effetti ultronei”, con conseguente tassazione dell’atto per cui è causa in misura proporzionale e non fissa.

Avverso la sentenza contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, lett. g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur (lettera inserita dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 240/91), del Regolamento CEE n. 2137/1985, dell’art. 14 preleggi e dell’art. 3. Cost., perché la CTR ha attributo un significato inappropriato alla disposizione, non conforme cioè alla ratio del legislatore nazionale e comunitario, attesa la funzionalità dell’atto tassato alla realizzazione degli scopi sociali della persona giuridica qualificata come G. nel contesto del mercato unico europeo. Evidenziano i ricorrenti che H. & M. G. ha come fine principale quello di sviluppare, anche con la ricerca, l’attività dei suoi membri nei settori dell’acquisto, vendita, permuta e locazione di immobili ad uso abitativo e non, l’attività di costruzione ed edilizia, ivi compreso l’acquisto, vendita, gestione, ristrutturazione e manutenzione di immobili sia urbani che rustici, e che l’atto di compravendita riguarda un immobile acquistato in vista della sua ristrutturazione e successiva gestione, coerentemente con lo scopo sociale del G.. concludono che si appalesa erronea l’interpretazione della disposizione laddove diretta a limitare il trattamento agevolativo agli atti elencati dall’art. 4 della Tariffa, quali le costituzioni, gli aumenti di capitale o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, le fusioni, le scissioni, le trasformazioni.

Con il secondo motivo, deducono in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, lett. g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur, dell’art. 12, I. n. 241 del 1990, dell’art. 1475 c.c., perché la CTR erroneamente paventa il rischio insito in una lettura estensiva del regime agevolativo nel quale verrebbe attratta una persona fisica esterna al gruppo atteso che l’imposta, nella fattispecie esaminata, è stata assolta dal G. quale parte acquirente dell’immobile.

Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.

Giova premettere che con l’art. 1, d.lgs. n. 240 del 1991 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico – G.), all’art. 4 della Tariffa, Parte Prima, del d.p.r. n. 131 del 1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), che contiene la misura della tassazione per gli atti societari, è stata aggiunta la seguente: lettera “g) atti propri dei Gruppi Europei di Interesse Economico … euro 200,00” e allo stesso articolo è stata aggiunta anche una nota V) secondo la quale: “Per gli atti propri dei Gruppi Europei di Interesse Economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”.

Il comma 3 dell’art. 12 prevede che: “Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa”.

L’inserimento della nuova lett. g) all’art. 4 della Tariffa ha posto il problema di stabilire se, come appunto sostenuto dagli odierni ricorrenti, gli atti posti in essere dal G. debbano beneficiare dell’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Ciò perché, mentre per le imposte ipotecaria e catastale da applicarsi agli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari il comma 3 dell’art. 12 con precisione ne stabilisce l’applicazione in misura fissa, per quanto riguarda l’imposta di registro che grava sui suddetti atti il dettato normativo e segnatamente l’espressione “atti propri” ha dato luogo a divergenti interpretazioni.

L’Amministrazione finanziaria, infatti, si è orientata nel senso di disconoscere o comunque limitare la portata dell’agevolazione  connessa all’introduzione dalla lett. g) nell’ambito dell’art. 4 della Tariffa, che non avrebbe una portata generalizzata a tutti gli atti stipulati dai G., per cui l’imposta di registro in misura fissa andrebbe riconosciuta solo in presenza di talune condizioni oggettive e soggettive, in mancanza delle quali il trasferimento di beni immobili seguirebbe l’aliquota ordinaria proporzionale.

Questa Corte si è già pronunciata sulla questione affermando il seguente principio: Gli “atti propri” dei gruppi europei di interesse economico (G.) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un G., bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall’art. 7 della citata Tariffa. (Cass. n. 18107/2021).

In applicazione del principio che precede la Corte, decidendo analoga controversia, ha statuito che l’atto di compravendita immobiliare in cui risulti acquirente un G. deve essere assoggettato all’imposta di registro nella misura ordinaria, e non in misura fissa. La decisione si regge su un duplice ordine di considerazioni, del tutto condivisibili.

Dal punto di vista letterale, infatti, l’espressione “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”, di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima, non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei G., o nell’ambito della organizzazione dei G., in quanto rientranti nel genus degli enti associativi”.

Siffatta lettura restrittiva della norma porta ad escludere che gli atti di compravendita a titolo oneroso possano essere inclusi tra quelli a tassazione agevolata, dovendosi ritenere che gli “atti propri” siano appunto gli atti endosocietari, vale a dire gli stessi atti che la norma delinea nelle lett. da a) ad e) con riferimento a società ed altri enti associativi, i soli meritevoli della tassazione agevolata. L’argomento, infatti, trova riscontro nella “collocazione sistematica” della lettera g) nell’ambito dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima, più volte citato, che “depone nel senso dell’accezione in chiave “oggettiva” e non “soggettiva” del sintagma “atti propri”: tale sintagma, infatti, è identico a quello adoperato nell’incipit dell’art. 4 (“atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi… “), cui segue la specificazione di quali siano questi “atti propri” (…) tutti accomunati da una caratteristica ontologica: l’essere volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne ad ogni tipo di ente associativo. Nessun atto tra quelli indicati nelle lettere da a) a f), infatti, può essere compiuto da soggetti non rientranti nel genus degli enti associativi, se non al fine di costituire, regolarizzare questi ultimi o di aumentarne, quali partecipanti, il capitale o il patrimonio”.

In altri termini, il riferimento del comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 240 del 1991 agli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili va limitato soltanto all’ipotesi in cui tali negozi rientrino negli atti propri di cui alla lett. g), con la conseguenza che, affinché si possa fruire del regime agevolato, è necessario che l’atto di trasferimento sia posto in essere tra il G. e un soggetto allo stesso appartenente, con esclusione di soggetti terzi, in tal modo realizzandosi anche la condizione soggettiva di detto regime, per cui restano ininfluenti, ai fini qui considerati, eventuali previsioni dell’atto costitutivo o dello statuto che consentano il compimento di operazioni immobiliari per il conseguimento dell’oggetto sociale.

La Corte, quindi, ha concluso nel senso che “se fosse attendibile la posizione giuridica espressa dalla difesa del contribuente, ne discenderebbe che gli atti propri del G., da intendersi, in tesi, quali tutti gli atti di cui sia parte un G. diversi da quelli indicati nel detto art. 4, non sarebbero assoggettati ad imposta di registro: una conclusione, all’evidenza, inaccettabile, esclusa dallo stesso contribuente. Invero, l’interpretazione da “l’interpretazione da dare al combinato disposto della nota III) all’art. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Tur e dell’art. 9 della tabella non può essere altra che quella secondo la quale gli atti diversi da quelli indicati nel detto art. 4, ma comunque volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne alle società e agli enti associativi (compresi i G.) previsti dall’art. 4 citato, non sono soggetti ad imposta di registro”.

Neppure coglie nel segno la doglianza dei ricorrenti concernente la dedotta violazione del Regolamento CEE n. 2137/1985, in vigore negli Stati membri dal 10 luglio 1989, che prevedeva l’emanazione, da parte dei singoli Paesi, dei conseguenti provvedimenti attuativi, cosa che l’Italia ha fatto emanando il d.lgs. n. 240 del 1991 (ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

Orbene, il richiamato Regolamento ” non impone agli Stati membri di garantire ai G., in virtù degli elementi transfrontalieri che li contraddistinguono e del carattere transnazionale del loro statuto giuridico, un trattamento fiscale di favore rispetto agli enti associativi di diritto nazionale (cosa che, peraltro, finirebbe per determinare una discriminazione “al rovescio”), prevedendo solo, per quel che in questa sede interessa, che alla loro attività siano “assicurate condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale” e che “i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri”, restando inteso “che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali”. (Cass. n. 18107/2021). 1.4. La novità della questione, affrontata da questa Corte Suprema solo di recente, consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.