CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33544
Tributi – Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Somme riferite ad operazioni soggette ad Iva – Imposta in misura fissa – Somme ingiunte a titolo di interessi e di penale – Imposta in misura proporzionale
Rilevato che
1. S. spa impugnava l’avviso di liquidazione, notificato in data 1/2/2016, dell’imposta del registro, determinata, in via proporzionale, sulle somme che il Tribunale di Milano, con decreto nr. 31685/13 ha ingiunto di pagare al Gestore M.D. srl in favore di S. spa per mancato versamento da parte del terzo incaricato delle differenza tra somme immesse con le giocate effettuate e gli importi erogati per le vincite dei giochi mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art 110 comma 6 T.U. 773/1931, oltre agli interessi e penali contrattuali.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo l’assoggettamento all’imposta del registro in misura proporzionale solo delle somme ingiunte a titolo interessi e di penale, stante la loro natura risarcitoria mentre I’importo costituente capitale andava tassato in misura fissa per essere lo stesso dovuto in conseguenza di operazioni soggette ad Iva, sia pur esenti.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello ritenendo che anche il capitale, oggetto di ingiunzione, aveva titolo in un obbligo restitutorio fuori dal campo di applicazione dell’Iva, con la conseguenza che non operava il regime di alternanza IVA-Registro.
4. Avverso la sentenza S. spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si costituiva depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art 380 bis c.p.c.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 110 comma 6 r.d. 773/1931, 40 e 8 tariffa parte 1 Dpr 131/86, 10 comma 1° nr 6) e 7) dPR 633/72, 1 comma 497 I. 311/2004, 13 commi 1 e 15 nr 1) dPR 633/72, si sostiene che la CTR ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva le somme oggetto dell’atto giudiziario costituenti la differenza tra le giocate effettuate dagli utenti e le vincite pagate agli stessi.
2. II motivo è fondato.
2.1 Va precisato che non risulta contestata l’applicazione della aliquota proporzionale sulle somme liquidate dal provvedimento monitorio a titolo di interessi e di penali contrattuali.
2.2 La questione controversa è, quindi, limitata al credito azionato dalla S. spa nel confronti di M.D. di € 66.492,91 composto dal PREU, per € 55.647,81, dal canone di concessioni monopoli, per € 4.636,86, e dalla commissione del concessionario per € 6.190,77.
2.3 Si tratta, come è pacifico ed in ogni caso documentalmente accertato, di importi costituenti gli << incassi residui>> degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art 110 r.d. 773/1931, ossia la differenza tra giocate effettuate dagli utenti-giocatori e le somme erogate dagli apparecchi gli utenti-giocatori vincitori.
2.4 In virtù della convenzione stipulata tra il concessionario di Stato (nella fattispecie S. spa) e il Gestore (nella fattispecie M.D.) quest’ultimo è incaricato di svolgere alcuni servizi concessori tra cui la raccolta di incassi residui presso gli esercenti.
2.5 Sempre secondo quanto previsto dall'<<accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate >> il terzo incaricato della raccolta assume l’obbligo di versare al concessionario entro termini precisi la quota residua per ciascun apparecchio anche per consentire a quest’ultimo l’adempimento di tutti gli obblighi di legge tra i quali il versamento all’Erario del Prelievo Erariale Unico (<<Preu>>).
2.6 II fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere, con il ricorso alla procedura monitoria, dal concessionario nei confronti del gestore è quindi dato dall’inadempimento da parte del terzo incaricato all’obbligo contrattualmente previsto di riversare alla concessionario gli incassi residui.
2.7 Orbene è fuor di dubbio che le operazioni riscossione di somme provenienti giocate esercitate nell’ambito di una attività imprenditoriale siano in astratto soggette ad IVA.
2.8 Tale assunto è confermato dalla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 10 1° comma nr. 6 dPR 633/72 e 1° comma 497 l 311/2004: la prima disposizione stabilisce l’esenzione dall’IVA delle operazioni <<relative le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate >>; la norma della legge finanziaria 2005 chiarisce che << L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa>>.
2.8 Ciò premesso l’imposta proporzionale del registro e l’iva sono tributi tra loro alternativi secondo il disposto di cui all’art 40 dPR nr 131/86.
2.9 Il principio di alternatività, per quanto qui d’interesse, opera anche con riguardo ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per effetto della disposizione contenuta nella nota II all’art. 8 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Detta nota stabilisce infatti che gli atti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) e cioè quelli “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, nonché quelli di cui al comma 1 bis (cioè gli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali) “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del Testo unico”.
2.10 Viene in tal modo esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale allorché la condanna sia volta ad assicurare l’adempimento di obbligazioni nascenti da un rapporto soggetto ad IVA.
2.11 L’assoggettamento a misura fissa invece che proporzionale riguarda tutte le operazioni che rientrano nel << campo di applicazione>> dell’IVA e quindi non solo le cessioni di beni o servizi imponibili ma anche quelle non imponibili o esenti.
2.12 Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che <<In tema di imposta di registro, e alla luce del principio dell’alternatività con l’iva, gli atti sottoposti, anche teoricamente, perché di fatto esentati, a questa imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro; e poiché secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, e art. 1, lett. b), dell’allegata Tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d’uso, e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3, comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, non devono scontare l’imposta proporzionale di registro > ( cfr Cass. 24268/2015).
3. In accoglimento del ricorso va quindi cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.