CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33639
Indennità di disoccupazione agricola – Adeguamento – Domanda – Determinazione del numero delle giornate non lavorate
Rilevato che
1. con sentenza n.982 del 2015, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva rigettato la domanda per l’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola già riconosciuta con sentenza del Pretore di Salerno n.2301 del 1995;
2. per la Corte territoriale, pur volendo considerare gli effetti di Corte cost. n. 69 del 2014, richiamata da Corte cost. n.175 del 2015 sul venire meno dell’applicabilità dell’art. 38, comma 4, d.l. n. 98 del 2011 ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.I., non sussistevano elementi decisivi per poter affermare la non satisfattorietà delle somme già corrisposte dall’INPS in forza della predetta sentenza del pretore di Salerno, in assenza di sufficienti dati sulla prestazione corrisposta e da adeguare; in più, la deduzione dell’attuale ricorrente sulla natura della citata sentenza del pretore, quale titolo esecutivo idoneo ad essere posto in esecuzione anche senza quantificazione, induceva a ritenere che la parte volesse munirsi di nuovo titolo esecutivo, in violazione del ne bis in idem;
3. avverso tale sentenza S.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
Considerato che
4. con i motivi di ricorso si denuncia motivazione contraddittoria per omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito incoerentemente superato l’orientamento sull’applicabilità alla fattispecie del termine prescrizionale come novellato dal d.P.R. n. 639 del 1970 e, al contempo, confermato la decisione di primo grado che sull’applicabilità della prescrizione aveva fondato il rigetto della domanda ritenendo assorbita ogni altra questione (primo motivo);
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, secondo comma, e 116 cod.proc.civ. e si censura la sentenza nella parte in cui la Corte non ha considerato che la sentenza resa dal pretore di Salerno aveva determinato i criteri di adeguamento della prestazione dovuta, ancorché essi non fossero stati sufficienti per il giudice dell’esecuzione e il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, anche a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio, la correttezza dei calcoli posti a base del decreto ingiuntivo e la loro rispondenza a quanto già stabilito nella precedente sentenza (secondo motivo); violazione del principio del ne bis in idem, rilevando come non vi sarebbe alcuna violazione del giudicato perché – proprio in ragione della asserita (dal giudice dell’esecuzione, dinanzi al quale era stata azionata la sentenza del pretore) genericità della sentenza n. 2301/1995, e dunque della sua inidoneità a costituire titolo esecutivo – era stato necessario adire il tribunale per ottenere la determinazione del quantum a lei spettante (terzo motivo);
5. il ricorso è da rigettare;
6. il primo motivo è inammissibile non essendo più spendibile il vizio di motivazione contraddittoria se non secondo il paradigma del novellato vizio ex art. 360, n.5 cod.proc.civ. nei termini chiariti da Cass., Sez.Un. nn. 3053 e 3054 del 2014;
7. tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi di prova in ordine alla prestazione corrisposta e da adeguare, richiamando alcune pronunce di questa Corte di legittimità (per tutte, Cass. n. 8067 del 2009, secondo cui «La sentenza di condanna dell’INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l’indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell’importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio»);
8. a fronte di questa unica ratio decidendi, come del resto già affermato da Cass. n. 22130 del 2018 decidendo un ricorso sovrapponibile a quello all’esame, era onere della ricorrente indicare gli elementi di prova, emergenti dalla sentenza pretorile o da altra documentazione da questa richiamata, necessari per la quantificazione del credito e, in particolare, per la determinazione del numero delle giornate non lavorate per le quali sarebbe stata corrisposta l’indennità di disoccupazione da rivalutare;
9. tali elementi non sono evincibili dallo stralcio della sentenza pretorile riportata in ricorso, né risultano trascritti e depositati, unitamente al ricorso per cassazione, gli estratti contributivi relativi agli anni in questione da cui, secondo la stessa sentenza, sarebbe desumibile il dato numerico in questione;
10. né, infine, la parte specifica quali ulteriori elementi di prova avrebbe offerto e che non sarebbero stati valutati o sarebbero stati mal valutati dal giudice del merito;
11. in questa prospettiva, non può profilarsi alcuna violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., la quale è integrata solo allorché si alleghi che il giudice del merito abbia, rispettivamente, posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fra tante, Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n.13960 del 2014);
12. infine, è inammissibile la censura della sentenza nella parte in cui il giudice di merito non ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio, essendo nel suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, ammettere esclusivamente le prove che ritenga motivatamente rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 cod. proc. civ.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie (per tutte Cass. n. 22130 del 2018 ed ivi ulteriori riferimenti);
13. ne consegue l’inammissibilità della doglianza prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (fra tante, Cass. n. 13960 del 2014);
14. il terzo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile perché esso non scalfisce l’unica ratio decidendi posta a base della decisione (e sopra evidenziata), dovendosi ritenere che la considerazione della Corte salernitana circa la contraddittorietà della tesi dell’appellante appare del tutto superflua rispetto al complesso motivazionale ed inidonea ad influire sulla decisione adottata, per essere questa fondata su altra e corretta ratio decidendi;
15. il ricorso è, pertanto, da rigettare, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo;
16. ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,co.1-quater, d.P.R.n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18482 depositata il 28 giugno 2023 - La questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 novembre 2020, n. 27078 - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una asserita erronea valutazione del materiale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4727 - In sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31863 - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41275 - La violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è integrata solo allorchè si alleghi che il giudice del merito abbia, rispettivamente, posto a base della decisione prove non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6754 - La questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…