CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33639 – Non può profilarsi alcuna violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., la quale è integrata solo allorché si alleghi che il giudice del merito abbia, rispettivamente, posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione