CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33347

Licenziamento – Illegittimità – Annullamento – Ricorso – Rinuncia – Estinzione del processo

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Caltanisetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna in data 17.5.2016, e in accoglimento dell’appello proposto contro quest’ultima decisione da L. L., annullava il licenziamento intimato a quest’ultimo dalla datrice di lavoro F.; condannava detta società a reintegrare il lavoratore appellante nel proprio posto di lavoro; condannava, altresì, l’appellata a pagare all’appellante, a titolo di indennità prevista dall’art. 18, co. 4, L. 20.5.1970, n. 300 (nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012), le retribuzioni mensili globali di fatto maturate dall’1.7.2012 sino all’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria, ed interessi, al saggio legale, da calcolarsi dall’1.7.2012 sino all’effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo; confermava, invece, la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda di rimborso per le trasferte da Enna e Catania; condannava, infine, l’appellata a rifondere all’appellante le spese dei due gradi di giudizio, come liquidate.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto ai primo giudice circa le domande del lavoratore, attore in giudizio, relative al licenziamento intimatogli il 27.3.2012, riteneva che, riguardo alla motivazione del licenziamento, comunicata al lavoratore su sua richiesta con missiva del 5.4.2012, quest’ultima spiegasse, “per così dire, le ragioni di fondo della scelta imprenditoriale di licenziare, ma nulla sulle ragioni della scelta di sopprimere proprio il posto di lavoro dell’appellante”.

3. Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. Ha resistito l’intimato, con controricorso, recante anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo.

5. Entrambe le parti hanno prodotto memoria.

6. Con nota successivamente depositata, prima dell’adunanza camerale del 5.10.2022, e sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente e dal controricorrente di persona, nonché digitalmente dai rispettivi difensori, le parti hanno dichiarato, “ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare al ricorso per cassazione (…), con conseguente compensazione totale delle spese”.

Ragioni della decisione

1. Rileva il Collegio che la rinuncia di cui sopra si appalesa regolare rispetto a quanto previsto dall’art. 390 c.p.c.

2. Deve essere, quindi, dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.

3. In conformità all’analoga richiesta delle parti (che riflette, al pari della rinuncia, una sopravvenuta transazione, versata in verbale di conciliazione in sede sindacale), giusta l’art. 306, ult. comma, c.p.c., le spese di questo giudizio di legittimità devono essere interamente compensate.

4. Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento. Compensa integralmente le spese processuali.